Cambia il sistema sanzionatorio: misure più proporzionali rispetto alle violazioni

Cambia il sistema sanzionatorio: misure più proporzionali rispetto alle violazioni

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Di Santacroce Benedetto

La riforma doganale, che approda oggi in Consiglio dei ministri, porta in dote una sistematica revisione delle sanzioni penali e amministrative con lo scopo di razionalizzare l'impianto normativo vigente, semplificare le condotte sanzionate e rendere più proporzionali (specialmente con riferimento agli illeciti di minore portata) le sanzioni concretamente applicabili. Con lo stesso spirito di razionalizzazione il decreto delegato interviene anche nel modo delle accise rielaborando l'articolo 40 del Dlgs 504/1995 e prevedendo una disciplina speciale per la sottrazione dall'accertamento o dal pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati. 

L'intervento, come vedremo in dettaglio, ha il merito di aver superato alcune incoerenze dell'attuale sistema (come, ad esempio, l'attesissima modifica dell'articolo 303 del Tuld), ma, come successo per le altre imposte, per le sanzioni amministrative, non prevede un effetto retroattivo, in quanto viene espressamente previsto che le nuove regole saranno operative solo per le violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto delegato. Sotto questo profilo, non possiamo esimerci da evidenziare che il principio del favor rei è costituzionalmente e unionalmente garantito e quindi questa posizione probabilmente darà luogo non solo a critiche, ma inevitabili contenziosi. 

La razionalizzazione delle sanzioni doganali parte da quelle penali e per derivazione identifica anche le sanzioni amministrative. In particolare, per il reato di contrabbando vengono eliminate le diverse fattispecie ora vigenti (che a dire il vero, in alcuni casi non risultano neppure coerenti tra di loro), sostituendole con solo due ipotesi per omessa e infedele dichiarazione. 

Nel caso di omessa dichiarazione, vale a dire nel caso in cui vengano fatte circolare nel territorio doganale dell'Ue merci non unionali ovvero vengono fatte uscire dal medesimo territorio merci unionali, senza essere dichiarate, la nuova norma (articolo 78 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione) prevede l'applicazione di una multa che varia dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti.

Analoga sanzione è prevista per la presentazione di una dichiarazione infedele, vale a dire di una dichiarazione doganle in cui vengono dichiarate: qualità, quantità, origine e valore delle merci in modo non corrispondente all'accertato. 

A queste due macro fattispecie vengono poi affiancate una serie di ipotesi che colpiscono, però, comportamenti ben delimitati e non tra loro sovrapponibili. In modo particolare, vengono attualizzate tutte le sanzioni collegate al contrabbando di tabacchi lavorati. 

Sul piano delle sanzioni amministrative vengono, finalmente, riscritte le norme degli articoli 295-bis e 303 del Tuld. In pirmo luogo, vengono fissate delle regole per determinare l'alternanza tra violazioni penali e amministrative. Le sanzioni amministrative si applicano, infatti solo se alternativamente:

  • non ricorrono una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);

  • ovvero, l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10 mila euro.

In secondo luogo, in particolare in relazione all'articolo 303 del Tuld vengono abbandonate le cinque soglie prima previste per una applicazione più razionale di una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti.

In terzo luogo, viene prevista una sanzione ridotta di un terzo nel caso in cui i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati e la disapplicazione della sanzione amministrativa nel caso in cui i diritti di confine complessivamente dichiarati siano pari o superori a quelli complessivamente accertati. 

Oltre alle sanzioni doganali, il decreto delegato introduce delle modifiche anche per quanto riguarda il settore delle accise. In particolare, modifica in modo sostanziale l'articolo 40 del Tua rivedendo i meccanismi di applicazione delle sanzioni e dando maggior spazio, almeno per i prodotti energetici, all'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali. 

Studio Santacroce & Partners

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