Al confine più spazio al contraddittorio

Al confine più spazio al contraddittorio

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Di Santacroce Benedetto

Riscritte le regole per la realizzazione in materia doganale dei controlli in linea e di quelli a posteriori, nonché le procedure per la definizione e la revisione dell'accertamento, con cancellazione dell'istituto della controversia doganale. 

Con queste previsioni, l'allegato al decreto delegato oggi all'esame del Consiglio dei ministri, integra le previsioni contenute nelle norme unionali e costruisce il percorso dei futuri accertamenti delle violazioni doganali. 

Più in dettaglio, la nuova norma prevede che l'ufficio dell'agenzia delle Dogane che effettua i controlli in linea debba procedere alla redazione di un verbale di constatazione nel caso in cui riscontri:

  1. un mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;

  2. la presentazione di merci oggetto di divieti o restrizioni;

  3. la determinazione di un importo di diritti di confine diverso da quello risultante dalla dichiarazione doganale. 

Dalla data di notifica del verbale l'operatore ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa unionale. 

In relazione al contraddittorio si segnala che la circolare 2/D/2024 ha già avuto modo di chiarire che il termine del contraddittorio è sia per i controlli in linea che per quelli a posteriori di 30 giorni.

Decorso tale termine l'ufficio emette un provvedimento motivato di accertamento che notifica all'operatore. In questo modo, viene definito il nuovo processo con cui i verificatori chiudono l'accertamento in linea.

Per i controlli a posteriori l'agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza possono, per svolgere le relative attività di verifica:

  • invitare gli operatori, con un termine non inferiore ai 15 giorni, a comparire ovvero a fornire notizie e documenti inerenti a specifiche operazioni doganali;

  • accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive o commerciali ovvero ai luoghi dove sono custodite le scritture e la documentazione per effettuare direttamente il controllo delle merci e delle relative documentazioni. 

Al termine di tali controlli i verificatori redigono un verbale di constatazione che notificano all'operatore e lo trasmettono all'ufficio dell'agenzia presso il quale la dichiarazione doganale è stata registrata.

In effetti è proprio questo ultimo ufficio che deve provvedere alla revisione della dichiarazione doganale precedentemente presentata. 

La nuova norma non parla più di revisione dell'accertamento, ma di revisione della dichiarazione. Questo per contemperare tutte quelle situazioni che pur non provvedendo alla modifica degli elementi dell'accertamento (qualità, quantità, origine e valore) ovvero al recupero dei diritti dovuti e non dichiarati, si debba comunque procedere alla revisione della dichiarazione (ad esempio in caso di mancanza di un'autorizzazione). 

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazione l'operatore può presentare osservazioni e richieste di cui l'ufficio deve tener conto nel provvedimento finale.

La revisione della dichiarazione può avvenire anche su istanza di parte. In questa ipotesi se l'ufficio ritiene di non accogliere la richiesta dell'operatore gli notifica un preavviso di diniego contro il quale la parte può presentare osservazioni e richieste. Anche in questo caso il provvedimento finale dell'Agenzia deve essere motivato e deve tener conto delle osservazioni presentate dall'operatore.

Studio Santacroce & Partners

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