La riforma fiscale in materia doganale, approdata ieri al Consiglio dei ministri, reca importanti semplificazioni e, coerentemente con il contesto normativo dell'Unione europea, razionalizza la disciplina doganale abrogando il Testo unico della legge doganale (Tuld) risalente al 1973 (352 articoli) e sostituendo con un nuovo provvedimento decisamente più snello (122 articoli).
Molti gli spunti rilevanti della riforma e tra questi assume certamente un ruolo significativo la riformulazione della rappresentanza doganale, recasi necessaria per assicurare un coordinamento sistematico tra il testo nazionale e le disposizioni del Codice doganale dell'Unione (Cdu).
La nuova enunciazione della norma ribadisce che la rappresentanza può essere esercitata in forma diretta o indiretta e prevede esplicitamente che la stessa debba essere disciplinata dal contratto di mandato, con o senza rappresentanza.
Avendo particolare riguardo all'esercizio della rappresentanza diretta, inoltre, la riforma stabilisce che il rappresentante debba possedere uno dei seguenti requisiti: iscrizione all'Albo professionale degli spedizionieri doganli (o doganalisti); essere autorizzato come centro di assistenza doganale (Cad); essere in possesso dell'autorizzazione di operatore economico autorizzato (Aeo), figura disciplinata dal Cdu. Tale disposizione risponde, come anticipato, a esigenze di allineamento del testo normativo nazionale con le disposizioni unionali le quali, pur prevedendo che la rappresentanza in dogana sia libera, rimandano agli Stati membri la disciplina delle condizioni di esercizio.
Il Tuld, in tema di rappresentanza diretta, stabiliva una riserva di legge a favore degli spedizionieri doganali iscritti al relativo Albo professionale, disposizione da tempo inapplicabile proprio perché incoerente con la norma unionale.
Con l'introduzione della riforma, il rappresentante diretto non è più, quindi, perfettamente coincidente con la figura dello spedizioniere doganale, essendo prevista tale forma di rappresentanza anche per agli soggetti (vedi Aeo); per tale ragione la nuova norma prevede, correttamente, i casi di sospensione della rappresentanza diretta e di revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, indipendentemente dal soggetto che la esercita. Per converso, il Tuld disciplinava i casi di sospensione dalle operazioni doganali, o di revoca della nomina, esclusivamente per gli spedizionieri doganali.
Viene confermata la possibilità di potersi avvalere di personale ausiliario che, sotto la diretta responsabilità del rappresentante, può operare per l'espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali; possibilità estesa per coerenza a tutti i rappresentanti doganali.
Quanto alla rappresentanza indiretta, è importante sottolineare che la riforma prevede, con riferimento alle operazioni di importazione, una chiara responsabilità del rappresentante (indiretto) anche per l'Iva all'importazione, oltre naturalmente che per il dazio, in ottemperanza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 12 maggio 2022 nella causa C-714/20.
È stata infine riformata anche la disciplina dell'esame per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale (o doganalista), prima contenuta in parte nel Tuld e in parte nella legge 213/2000, inserendola integralmente all'interno di quest'ultima, così come modificata dalla riforma, prevedendo altresì l'indizione di bandi con cadenza annuale.