La consulta assolve la sugar tax e dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tar del Lazio.
La posizione dei giudici costituzionali, consolidata nella sentenza 49 di ieri, disattendendo le attese e le speranze delle imprese, riporta di stretta attualità il tema della prossima entrata in vigore (1° luglio 2024) di questa imposta e, indirettamente, anche della plastic tax, rimettendo sul tavolo del Governo la decisione di prorogare o eliminare due imposte che presentano per profili diversi delle problematiche che, di fatto, le rendono, nel breve tempo a disposizione delle imprese di impossibile implementazione. Sul punto è necessaria una pronta presa di posizione per non lasciare le aziende in un'incertezza penalizzante.
Comunque, a prescindere dalla questione politica, la sentenza della Corte propone delle argomentazioni che potrebbero avere qualche interesse in altri dossier fiscali aperti di fronte alla Consulta.
La Corte costituzionale ha deciso per la non fondatezza della questione di legittimità dei commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 160/2019, disposizione che ha introdotto nell'ordinamento italiano un'imposta di consumo sulle bevande analcoliche edulcorate. La pronuncia ha dato seguito alla remissione da parte dei giudici del Tar del Lazio a seguito di due ricorsi presentati da Assobibe e da Sibeg Srl al fine di vedere riconosciuto come illegittimo il decreto del ministero dell'Economia del 12 maggio 2021.
I ricorsi, fondati sull'incostituzionalità della norma originaria e sull'illegittimità del decreto, sono stati ritenuti dal giudice amministrativo meritevoli di remissione alla Corte costituzionale, in quanto vi sarebbe stat una violazione del principio di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità ex articolo 3 e 53 della Costituzione. I ricorrenti hanno lamentato infatti un trattamento del tutto analogo per gli additivi edulcoranti indipendentemente dalla loro origine, sia essa naturale o sintetica, venendo meno quindi lo scopo dell'imposta, ovvero quello di ridurre il fenomeno dell'obesità e del diabete, andando a tassare anche sostanze edulcoranti di natura sintetica prive di qualsiasi apporto calorico. In ultima istanza i ricorrenti hanno sollegato la questione di illegittimità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dell'esenzione per i prodotti esportati la quale comporterebbe un forte svantaggio per le società italiane che operano solo o prevalentemente sul territorio nazionale determinando così una alterazione della concorrenza e oneri di gestione troppo gravosi per gli operatori del settore che, secondo uno studio perderebbero circa il 10% del fatturato.
La risposta negativa della Consulta (e questo è un profilo di tipo generale che potrebbe avere effetti anche in altre situazioni simili) ruota intorno al principio della ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in relazione alle varie finalità alle quali si ispira l'attività di imposizione fiscale se ancorata ad una adeguata giustificazione obiettiva. Giustificazione che, nel caso di specie, viene individuata dalla Corte anche sulla base di uno studio scientifico dell'Oms il quale ha riconosciuto la correlazione tra le bevande edulcorate e le malattie legate a diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili.