Sanzionata l'omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati POS da parte degli operatori finanziari: con il decreto-legge superbonus viene introdotta un'apposita sanzione irrogabile per ciascuna violazione all'invio dell'importo complessivo delle transazioni giornalieri effettuate mediante apparecchi POS.
Si è intervenuti infatti nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997, attraverso l'inserimento del comma 1-ter prevedendo l'applicazione di una sanzione da 2.000 a 21.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi di trasmissione, senza applicazione della riduzione da concorso di violazioni e della continuazione, e con riduzione alla metà se l’invio avviene entro i quindici giorni successivi.
Più in generale si tratta di dati e informazioni di assoluto rilievo per la realizzazione delle attività di verifica e controllo a cura del fisco sui soggetti passivi di imposta: unitamente infatti ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici giornalieri, l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico costituisce la fonte di innesco per la predisposizione delle lettere di compliance inviate ai contribuenti secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi da 634 a 636 della legge 190 del 2014 (Stabilità 2015) e dal provvedimento direttoriale n. 352652 del 3 ottobre 2023.
Proprio gli errori commessi dagli intermediari finanziari nell’invio alle Entrate dei pagamenti POS ha determinato, come da comunicato stampa dell’Agenzia dell’11 ottobre 2023, l’annullamento delle lettere di compliance già trasmesse e che riportavano dati sbagliati.
Quindi assoluta attenzione richiesta agli operatori per evitare di incorrere nella specifica misura afflittiva introdotta, con l’articolo 7 comma 5 del decreto superbonus, nell’ambito delle sanzioni irrogabili agli intermediari finanziari per violazioni degli obblighi agli stessi imposti. L’adempimento da realizzare per tempo e correttamente è quello correlato al riconoscimento del credito di imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici: l’articolo 22, comma 5, terzo periodo del decreto-legge n. 124 del 2019 impone infatti agli operatori, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento POS, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.A., non solo i dati identificati dei POS ma anche l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediate tali strumenti. Informazioni, modalità e termini di trasmissione sono stati poi definiti con il provvedimento direttoriale n. 253155 del 30 giugno 2022, come integrato quanto alla tempistica di invio dal successivo atto n. 340401 del 2 settembre 2022.
Più in dettaglio, oltre al totale giornaliero occorre inviare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, le tipologie di operazioni, distinguendo tra pagamenti e storni, l’importo complessivo e il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.