Partite Iva "apri e chiudi", garanzia per ripartire anche da chi ha cessato prima dello stop del Fisco

Partite Iva "apri e chiudi", garanzia per ripartire anche da chi ha cessato prima dello stop del Fisco

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

I principi inerenti alla soggettività Iva sono le basi per la corretta applicazione del tributo. Assonime, con la circolare n. 8 di ieri, commenta le diverse disposizioni in ambito Iva che sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2024, nonché dal precedente "decreto anticipi" e sottolinea come i principi della soggettività passiva Iva, di recente ribaditi anche dalla Corte di Giustizia UE, siano gli elementi cardine per una corretta applicazione del tributo.

La sentenza cui Assonime fa riferimento è quella relativa alla causa C-341/22 che ha sancito l'incompatibilità della disciplina italiana prevista per le società di comodo rispetto alle norme unionali e sottolinea come il tema del controllo della sussistenza ai fini Iva dei requisiti per l'identificazione del soggetto passivo sia strettamente collegato con le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio in tema di controllo del c.d. fenomeno delle partite Iva "apri e chiudi". 

Il contrasto con tale fenomeno, già attuato con la precedente legge di bilancio, è stato ulteriormente rafforzato. In particolare, è stato previsto il divieto di compensazione orizzontale per quei soggetti che hanno ricevuto il provvedimento di cessazione della partita Iva, non solo quando tale cessazione derivi dall'indicazione inesatta o incompleta dei dati riferiti al contribuente per la sua identificazione, ma anche quando derivi dall'effettuazione di specifiche analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Inoltre, la nuova disposizione stabilisce che gli stessi effetti previsti per l'ottenimento di un nuovo numero di partita Iva da parte di coloro che hanno ricevuto il provvedimento di chiusura, ovvero il rilascio di una garanzia triennale per un importo minimo di cinquatamila euro, si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei medesimi presupposti per la cessazione, nei confronti dei cntribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano presentato dichiarazione di cessazione dell'attività.

Con riferimento alle disposizioni introdotte dalla stessa Legge di bilancio in tema di aliquote, Assonime sottolinea come queste hanno una finalità molto più limitata rispetto a quella prevista dalla direttiva unionale; infatti, mentre quest'ultima considera che i beni e i servizi che possono beneficiare dell'aliquota ridotta, oltre a costituire un beneficio per il consumatore finale, dovrebbero perseguire obiettivi di interesse generale, come il rafforzamento della resilienza di sistemi sanitari, ovvero essere coerenti con le altre politiche della UE, come la realizzazione di un'economia verde, il legislatore domestico ha puntato unicamente sul reperimento di gettito, aumentando l'aliquota per alcuni prodotti che la prevedente legge di bilancio aveva compreso fra quelli soggetti all'aliquota ridotta del 5%. 

Studio Santacroce & Partners

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