Sì la riconoscimento a livello unionale di effetti giuridici e ammissibilità come prova in un giudizio di dati elettronici, documenti elettronici e documenti cartacei digitalizzati, quando conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica. febbraio
Se la conservazione viene effettuata avvalendosi di un prestatore di servizi qualificato, i dati e i documenti godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale, spostando l'onere probatorio di fornire la prova contraria sulla controparte.
REGOLAMENTO EUROPEO
Con il regolamento eIDAS2 approvato dal Parlamento europeo il 29 febbraio 2024 e dal Consiglio il 26 marzo, si è intervenuti sull'attuale regolamento 910/2014, aggiungendo ai servizi fiduciari anche l'archiviazione elettronica qualificata di dati e di documenti, sinora, invece, limitat alla conservazione di firme e di sigilli elettronici e dei loro certificati.
Una rivoluzione nell'atteggiamento del legislatore unionale e, per effetto, nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, con un'attenzione nuova al mantenimento nel tempo delle informazioni, così da garantire il valore probatorio di dati e documenti per tutta la durata del periodo di conservazione.
IN ITALIA
La previsione di un servizio fiduciario europeo punta a una armonizzazione della disciplina, oggi frammentata a livello di Stato membro.
In questo, eccelle sicuramente l'esperienza italiana, caratterizzata da requisiti stringenti, funzionali ad assicurare pieno valore probatorio e opponibilità a terzi del contenuto documentale su supporto informatico.
Sia la disciplina primaria contenuta nel Cad - Codice dell'amministrazione digitale - sia quella regolamentare, con riferimento alle linee Guida Agid su formazione e gestione documentale, individuano infatti nell'invio a un sistema di conservazione certificato a norma il requisito essenziale e imprescindibile per validamente avvalersi di un documento informatico, garantiendone i requisiti di autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità, reperibilità e data certa, necessari al riconoscimento di un pieno valore probatorio.
QUADRO GIURIDICO
Ebbene il regolamento europeo eIDAS2 individua il perimetro oggettivo di applicazione ricomprendendovi i dati elettronici, i documenti elettronici creati in forma elettronica, oltre ai documenti cartacei che sono stati scannerizzati e digitalizzati.
Viene poi definito un quadro giuridico unitario per i servizi di archiviazione elettronica, individuandone anche effetti differenziati a seconda che il servizio sia qualificato o meno: se non ci si avvale di un prestatore qualificato, il Giudice potrà in maniera discrezionale riscontrare la presenza delle caratteristiche del documento informatico ai fini della sua valenza probatoria.
Se si utilizza, invece, un servizio qualificato, la presunzione che accompagna il documento sposta sulla controparte l'onere di provarne l'eventuale disconoscimento.
PROTEZIONE DAI RISCHI
In attesa degli atti di esecuzione, oltre a essere forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati, si devono utilizzare procedure e tecnologie in grado di garantire la durabilità e la leggibilità dei dati elettronici e dei documenti elettronici oltre il periodo di validità tecnologica e almeno per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale.
Inoltre, deve esser assicurata la protezione dal rischio di perdita e di alterazione, rilasciando una relazione automatizzata, sottoscritta dal prestatore del servizio di archiviazione elettronica qualificato, in cui si conferma che dati e documenti godono della presunzione di integrità.