Per i gestori di piattaforma invio obbligatorio dei dati sui venditori

Per i gestori di piattaforma invio obbligatorio dei dati sui venditori

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Di Mastromatteo Alessandro

Contrastare i fenomeni di evasione fiscale realizzati tramite piattaforme di e-commerce, ottenendo dai gestori di marketplace informazioni sui venditori e dai Psp i correlati dati dei pagamenti transfrontalieri.

Entrambi gli adempimenti comunicativi permettono alle autorità fiscali degli Stati membri di disporre di un patrimonio informativo puntuale, tale da consentire un incrocio dei dati relativi a operazioni effettuate da imprese fraudolente che, con la digitalizzazione dell'economia, sfuggono spesso all'applicazione delle norme fiscali.

Esemplificativo, in questo senso, quanto evidenziato dal comandante generale della Guardia di finanza nell'audizione parlamentare del 5 marzo 2024: nel richiamare le azioni di contrasto all'economia sommersa, realizzate anche con le piattaforme telematiche di intermediazione, è stato ricordato come, dopo soli tre interventi ispettivi operati dai reparti del corpo nel 2023 verso multinazionali leader di settore, sono stati incassati dall'erario oltre 725 milioni, a fronte del versamento spontaneo del contribuente. 

Gli adempimenti comunicativi sono stati introdotti a livello di legislazione unionale con la direttiva Dac7, recepita in Italia con il Dlgs 32/2023. 

Gestori di piattaforme digitali e prestatori di servizi di pagamento elettronico sono, di fatto, collaboratori delle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri, dovendo trasmettere seppure con cadenze temporali diverse - annuale per le vendite e trimestrale per i pagamenti - i dati utili a valutare e controllare correttamente il reddito realizzato dai venditori (anche se persone fisiche) nei rispettivi paesi, tramite attività commerciali svolte con l'intermediazione dei marketplace.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

L'adempimento è a carico dei gestori di piattaforma, che stipulano un contratto coi venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma, a prescindere dal carattere transfrontaliero delle attività svolte. 

Le operazioni rilevanti comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori, mentre non includono i software che facilitano solo il trattamento di pagamenti, la catalogazione o la pubblicità, il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma. 

L'adempimento è escluso solo per i gestori che, dall'inizio e su base annua, provano che il modello di affari della piattaforma gestita non include venditori oggetto di comunicazione. 

 

VENDITORI ESCLUSI

Non vanno comunicati i dati di venditori che, in via alternativa, sono un'entità statle o un'entità con capitale negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari. Non sono inoltre pertinenti, perché il modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione, quelle svolte da un venditore che agisce come dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata allo stesso, dove una delle due controlla l'altra o entrambe sono soggette a controllo comune. 

La comunicazione, infine, non include i venditori per i quali sono state facilitate oltre duemila attività pertinenti con la locazione di beni immobili. 

Esclusi anche i dati dei piccoli operatori, per i quali il gestore della piattaforma abbia intermediato meno di trenta attività nell'arco di un anno e con un importo totale del corrispettivo versato o accreditato non superiore a 2 mila euro.

 

DATI DA COMUNICARE

Per ogni venditore vanno trasmessi dati anagrafici, numero di partita Iva, titolare e identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato quanto dovuto, valore totale del corrispettivo versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e numero di attività pertinenti in relazione alle quali il corrispettivo è stato versato o accreditato.

 

Studio Santacroce & Partners

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