Accesso libero (naturalmente tramite credenziali), senza necessità di adesione preventiva, alla consultazione e all'acquisizione delle fatture elettroniche, attive e passive trasmesse e ricevute tramite Sdi (Sistema di interscambio), dei loro duplicati informatici nonché dei dati fattura.
Tutti i contribuenti - non solo operatori economici ma anche consumatori finali e soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita Iva - possono dal 20 marzo scorso non solo recuperare i file di interesse, senza dovere sottoscrivere un apposito accordo di servizio con le Entrate, ma consultarli anche se ricevuti prima dell'esplicita adesione al servizio, ora abrogata, risalendo indietro nel tempo sino a due anni precedenti per le fatture elettroniche e a otto anni per i dati fattura e cioè quelli fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del Dpr 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione.
I contribuenti interessati potranno così recuperare il pregresso transitato da Sdi: in precedenza, invece, oltre alla necessità dell'accordo di servizio, la consultazione era limitata solamente a quanto ricevuto e trasferito a mezzo Sdi dalla data dell'accordo stesso in avanti.
Con il provvedimento 105669/2024, datato 8 marzo e pubblicato l'11 marzo, l'agenzia delle Entrate ha così modificato il precedente atto 433608 del 24 novembre 2022, contenente le regole tecniche in materia di emissione e ricezione della e-fattura che aveva a sua volta sostituito integralmente l'iniziale provvedimento datato 30 aprile 2018. Inoltre è stato esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica, non titolari di partita Iva, e quindi agli enti non commerciali, il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche.
ADESIONE
La procedura del servizio di consultazione e acquisizione è stata adeguat alla previsione normativa contenuta all'articolo 4-quinquies del Dl 145 del 2023, con cui è stata disposta la modifica dell'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del Dlgs 127 del 2015 per consentire ai consumatori finali di accedere alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio gratuito dell'agenzia delle Entrate.
Tale procedura è stata comunque estesa anche ai soggetti passivi mentre è stato espressamente esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i "dati fattura". Tenuto conto della prevista memorizzazione da parte delle Entrate delle fatture e dei relativi dati per un periodo, rispettivamente, di due e otto anni, tutti i contribuenti, anche soggetti passivi Iva, dal 20 marzo hanno quindi la possibilità di riscontrare quanto ricevuto e trasmesso come file di fatturazione elettronica andando a ritroso di due anni, mentre per i dati fattura, e quindi per il riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità, si potranno visualizzare le informazioni sino al 31 dicembre dell'ottavo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente trasmessi allo Sdi sono infatti memorizzati dall'agenzia delle Entrate, in una banca dati dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettoniche, in qualità di titolare del trattamento.
INTERMEDIARI
La consultazione e l'acquisizione di fatture, duplicati e dati è consentita anche agli intermediari abilitati, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. È invece preclusa agli intermediari chiamati ad operare nell'interesse di consumatori finali.