Regole di compilazione delle fatture elettroniche oggetto di adeguamento e aggiornamento, così da essere sempre più puntuali e rispondenti alle operazioni certificate fiscalmente.
Oltre alle modifiche derivanti dall'utilizzo, a decorrere dal 1° febbraio 2024, delle nuove specifiche tecniche (versione 1.8), indicazioni per gli operatori sono contenute nella versione aggiornata della guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (versione 1.9 del 5 marzo 2024).
Il contenuto dei campi del tracciato Xml è infatti inevitabilmente in continua evoluzione, dovendo tenere conto non solo delle situazioni fattuali riscontrate nella pratica quotidiana, ma nche degli interventi normativi e dei chiarimenti di prassi che stanno interessando la disciplina Iva. È sufficiente ricordare le novità che verranno introdotte, a livello unionale, con il progetto Vida (Vat in the digital age) quali l'amplicamento dei dati fiscali da inserire in fattura e l'obbligatorietà del tracciato elettronico in formato Ubl o Cii per le fatture intra Ue.
Altra novità nello schema di decreto legislativo di riforma delle sanzioni, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024, relativamente alle ipotesi di mancata emissione di fattura da parte del fornitore o l'aver ricevuto un documento irregolare: cessionario e committente non dovranno più regolarizzare l'operazione, con l'invio di una autofattura denuncia utilizzando il tipodocumento TD20, ma saranno tenuti a comunicare l'omissione o l'irregolarità al fisco, entro la fine del mese successivo. Verrà quindi con tutta probabilità meno l'invio del tipo documento TD20 né si dovrà procedere con la liquidazione dell'imposta a cura del cessionario/committente.
DICHIARAZIONI DI INTENTO
Tornando alle novità contenute nelle specifiche tecniche in vigore dal mese di febbraio 2024, la prima di esse interessa l'introduzione di un controllo preventivo, in grado di determinare lo scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d'intento invalidata con codice errore 477. Già con la Faq 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021, le Entrate hanno indicato come la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento da indicare nel campo "Casuale" ovvero a livello di singola linea fattura, nel blocco "Altri dati gestionali", valorizzando l'elemento TipoDato con la strinfa "INTENTO", e l'elemento RiferimentoTesto inserendo il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo. Da febbraio 2024, lo Sdi opera un controllo su quanto indicato in tali campi e, una volta riscontratane l'irregolarità, scarta la fattura richiedendo al fornitore, da quel momento in poi, l'emissione delle proprie fatture con imposta.
REVERSE CHARGE
Altra novità è quella che legittima l'utilizzo del tipo documento TD28 per comunicare i dati dell'operazione realizzata con l'estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge: l'ipotesi è quella disciplinata dall'articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471 del 1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.
IMPRENDITORI AGRICOLI
Un produttore agricolo in regime speciale, di cui all'articolo 34 del Dpr 633/1972, può infine valorizzare l'elemento TipoDato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando "ALI-COMP", se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate, o "NO-COMP" per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A oppure con "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis.