Variazione di fatture elettroniche e comunicazioni dei dati delle operazioni con l'estero attraverso la trasmissione di un documento, della medesima tipologia di quello già inviato a Sdi, utilizzando il segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore da correggere. Con l'ultima versione 1.9. della guida alla fatturazione elettronica e all'esterometro sono state chiarite le modalità di rettifica di quanto già inviato al Sistema di interscambio (Sdi), sia per le operazioni nazionali che per quelle estere.
NOTE DI CREDITO
Ad esempio, per le note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettififcare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto debitore di imposta è il cessionario/committente, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.
Analoga modalità di trasmissione può essere adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le tipodocumento TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Nell'ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini Iva.
OPERAZIONI CON L'ESTERO
Con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, e quindi dalla decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati degli acquisti da fornitori esteri utilizzando Sdi con i tipidocumento TD17, TD18 e TD19, l'eventuale rettifica va realizzata inviando un documento della medesima tipologia di quello già trasmesso, indicando gli importi rettificati con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
Più precisamente, se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal fornitore, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate" andranno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI. Se invece la rettifica deriva da un errore nella comunicazione precedentemente inviata dallo stesso cessionario, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate" vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdi.
La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD17, TD18 e TD19 incide anche sull'obbligo di integrazione ai fini Iva quando realizzato in via cartacea. Analoghe modalità devono essere seguite in caso di acquisti da San Marino, assoggettati ad imposta con ricezione di fattura cartacea, e comunicatii a Sdi con utilizzo del tipodocumento TD28.