L'esercizio del diritto a detrazione nel settore immobiliare è oggetto di numerosi chiarimenti di prassi e di pronunce giurisprudenziali. L'articolo 19-bis 1, lettera i) del decreto Iva prevede che l'esercizio del diritto a detrazione è escluso in relazione all'imposta dovuta su acquisto, locazione, gestione e recupero di fabbricati abitativi per le imprese diverse da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo.
L'esclusione è giustificata dalla prassi dall'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui l'acquisto abbia a oggetto beni (ad esempio, fabbricati abitativi), nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere usati promiscuamente, sia nell'attività d'impresa sia per finalità estranee a essa.
Quanto alla definizione e distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, la prassi sostiene che è dirimente la classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo uso. Pertanto rientrano nella categoria degli immobili abitativi tutti i fabbricati classificabili catastalmente nelle categorie da A/1 ad A/11, esclusi quelli classificati o classificabili in A/10 (uffici e studi privati). L'esercizio del diritto a detrazione per gli immobili a uso abitativo è precluso tour court, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Ebbene, il criterio della legge delega prevede che questa indetraibilità oggettiva dovrà essere rivista per rendere, anche in questo settore, l'esercizio della detrazione coerente con la natura dell'operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato.
Nel tempo, questo limite all'esercizio del diritto a detrazione è stato mitigato da alcune interpretazioni di prassi e pronunce di giurisprudenza per rendere coerente, con i profili sostanziali dell'operazione, la corretta operatività della norma Iva. In particolare, sia le Entrate sia la corte di Cassazione hanno individuato nello svolgimento dell'attività ricettiva la causa dirimente per poter ammettere l'esercizio del diritto a detrazione, a prescindere dalla classificazione catastale dell'immobile.
Questa apertura legata esclusivamente all'attività turistico-ricettiva è un primo passo per dare rilevanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ma non è ancora sufficiente per armonizzare il sistema impositivo Iva domestico, rispetto alle disposizioni unionali.
Per questo, il legislatore ha individuato nella legge delega il criterio di rendere la detrazione più aderente all'effettivo uso dei beni e dei servizi impiegati nell'effettuazione di operazioni soggette all'imposta, in modo da rendere l'esercizio della detrazione coerente con la natura dell'operazione per la quale il bene o il servizio acquistato è usato.