Società di comodo, porte aperte al recupero della detrazione Iva

Società di comodo, porte aperte al recupero della detrazione Iva

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Di Lodoli Lorenzo

Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia che ha dichiarato illegittimo il divieto per le società di comodo all'esercizio della detrazione Iva si estendono a tutte le posizioni dei contribuenti che sono ancora aperte.

La pronuncia emessa nella causa C-341/22 ha infatti stabilito l'incompatibilità della disciplina prevista dall'articolo 30 della legge 724/1994 per le società di comodo rispetto alle regole che governano il sistema dell'Iva in quanto violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione dell'imposta.

Dalla portata generale delle pronunce della Corte e dal valore cogente che esse hanno anche ex tunc, quali garanti dell'interpretazione autentica del diritto unionale, discende un preciso obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme delle leggi nazionali e di disapplicazione delle norme in disaccordo con le statuizioni della Corte. Allo stesso tempo vi è un dovere di adeguamento anche da parte degli uffici finanziari.

Le conseguenze di questa pronuncia, pertanto, si promanano su tutti i rapporti, non esauriti, in cui a un contribuente è stato negato il diritto alla detrazione dell'Iva in base all'articolo 30 della legge 724/1994. 

Non vi dovrebbero essere problemi per i soggetti che ad oggi non hanno avuto ancora alcuna contestazione o verifica in quanto si dovrebbero applicare automaticamente alla loro posizione i principi previsti dalla Corte.

Dal punto di vista pratico invece, ci sono contribuenti che dovranno andare ad analizzare la loro singola posizione per vedere come poter utilizzare questa sentenza a loro favore, considerando che è differente la posizione di un soggetto che ha ricevuto un Pvc da quella di chi si trova in contenzioso sino a quella di chi può presentare una istanza di rimborso. 

 

PVC

Il contribuente che ha ricevuto un Pvc potrebbe in sede di confronto con l'Amministrazione finanziaria o in sede di controdeduzioni allo schema d'atto, in base all'articolo 6-bis, comma 3, del nuovo Statuto del contribuente, richiamare la sentenza C-341/22 e chiedere la disapplicazione della normativa nazionale con lo stralcio del rilievo e, se ne avesse diritto, chiedere il rimborso dell'Iva. 

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Differente la posizione del contribuente che avesse già ricevuto un avviso di accertamento in cui viene contestata la detrazione Iva oppure un diniego a un'istanza di rimborso del credito. In tal caso sarà necessario presentare un'istanza di autotutela in base all'articolo 10 quater, lettera e) dello Statuto, purché l'atto sia ancora impugnabile o non sia decorso oltre 1 anno dalla sua definitività, o dell'articolo 10-quinquies del nuovo Statuto del contribuente all'Ufficio che ha emesso l'atto con la quale chiedere l'annullamento per il venir meno del presupposto impositivo.

Se l'ufficio non interviene in autotutela si dovrebbe impugnare l'atto, se ancora siamo nei termini, oppure il diniego di autotutela. Ricordiamo infatti che il Dlgs 220/2023 sul contenzioso tribuatrio ha inserito nell'elenco degli atti impugnabili ex articolo 19 del Dlgs 546/92, alle lettere g-bis) e g-ter), rispettivamente, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria e il (solo) rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa. 

 

CONTENZIOSO

Nel caso in cui il contribuente si trovasse invece con un contenzioso pendente sarà opportuno depositare in giudizio una memoria ad hoc con la quale evidenziare gli effetti della sentenza della Corte di giustizia e chiedere di disapplicare l'articolo 30 della legge 724/1994 con conseguente accoglimento del ricorso proposto in quanto, essendo venuto meno il presupposto impositivo, l'atto è nullo e illegittimo. 

Si ricorda infine che il giudizio potrà anche autonomamente applicare le norme della direttiva coinvolte secondo il significato e la portata attribuitale dalla Cgue, disapplicando l'articolo 30 della legge 724/1994 e accogliendo il ricorso presentato dal contribuente. 

Studio Santacroce & Partners

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