La sentenza C-341/22 è un punto di svolta per il diritto nazionale stabilendo che le regole sulle società non operative non sono conformi alla direttiva Iva.
Protagonista è una società agricola a cui è stato negato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti nel 2009 in quanto per tre periodi d'imposta consecutivi (2006, 2007 e 2008) aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo inferiore alla soglia indicata nell'articolo 30 della legge 724/1994.
L'articolo 30, per contrastare le evasioni, prevede una presunzione secondo cui la società non può definirsi operativa, quando l'importo delle operazioni effettuate dalla stessa nel corso di un periodo d'imposta non raggiunge una determinata soglia (calcolata secondo i criteri indicati nella norma). La non operatività preclude il suo diritto alla detrazione in diversi modi:
- non può ottenere il rimborso o compensare l'eccedenza dell'Iva assoluta in un esercizio in cui è considerata non operativa;
- non può riportare il credito Iva all'esercizio successivo, se è considerata non operativa per tre esercizi consecutivi.
La norma è stata bocciata dai giudici Ue sotto due profili: per incompatibilità con le nozioni di "soggettività passiva Iva" e "attività economica" (articolo 9 della direttiva Iva) e per incompatibilità con il diritto alla detrazione (articolo 167 della direttiva Iva) e il principio di neutralità.
In ambito Iva, è considerato soggetto passivo chiunque eserciti un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Intendendo, per attività economica, ogni attività di produzione, commercializzazione o di prestazioni di servizi eccetera, senza che sia rilvente che la stessa sia finalizzata a un profitto (Cgue, sentenza C-263/15).
Partendo da questo presupposto la Corte prende atto che la qualità di soggetto passivo Iva non è subordinata alla condizione per cui il valore economico delle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate da un soggetto, superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui lo stesso dispone.
Per essere considerato soggetto passivo Iva occorre solo l'esercizio effettivo di un'attività economica. Conclude pertanto che sotto quest'aspetto l'articolo 30 è incompatibile con l'articolo 9 della direttiva.
In merito alla detrazione dell'Iva (articolo 167 della direttiva), la Corte evidenzia che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'imposta e non può essere soggetto a limitazioni e soprattutto nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto alla detrazione alla circostanza che l'importo delle operazioni soggette a imposta, effettuate da un soggetto passivo durante un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.