In caso di illeciti, l'Iva è dovuta nel Paese di immissione in consumo

In caso di illeciti, l'Iva è dovuta nel Paese di immissione in consumo

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Al fine di individuare il luogo in cui è dovuta l'Iva all'importazione, non si possono applicare per analogia le disposizioni previste dal diritto doganale. Se i due piani viaggiano in maniera congiunta per quanto riguarda il momento in cui sorge l'obbligo di versare dazi e Iva all'importazione, lo stesso non può dirsi per il luogo in cui i diritti di confine sono dovuti. 

Di conseguenza, può succedere che, in un'ipotesi in cui l'obbligazione doganale sorga da una condotta illecita, i dazi siano dovuti in un Paese Ue e l'Iva in un altro, in quanto l'immissione in consumo si è verificata in quest'ultimo. 

Con la sentenza C-791/22, la Corte di Giustizia Ue definisce il luogo in cui è dovuta l'Iva in un caso di importazione irregolare di beni. Nello specifico, un soggetto residente in Polonia aveva acquistato un certo quantitativo di sigarette dall'estero che successivamente veniva venduto in Germania. Oltre ai problemi penali, a tale soggetto il Fisco tedesco contestava il mancato versamento dei dazi e dell'Iva in riferimento all'importazione effettuata in Germania.

In giudizio, veniva sollevata questione pregiudiziale riguardante la compatibilità con la direttiva Iva (articolo 30 e 60) di una disposizione nazionale che dichiari applicabile all'Iva all'importazione la disposizione doganale secondo cui le Dogane constatano che è sorta un'obbligazione doganale in un altro Stato membro e l'importo della stessa è inferiore  a 5mila euro, l'obbligazione doganale sia considerata sorta nello Stato Ue della constatazione (articolo 215, paragrafo 4, Cgu). 

Secondo i giudici unionali, per determinare il luogo in cui sorge l'obbligazione dell'Iva all'importazione, non si possono applicare per analogia le disposizioni previste sul piano doganale.

Se i due piani viaggiano in maniera congiunta per quanto riguarda il momento in cui sorge l'obbligo di versare dazi e imposta sul valore aggiunto, quanto allo Stato in cui i diritti di confine sono dovuti possono esserci delle divergenze. 

Queste asserzioni trovano giustificazione nel fatto che (articolo 71, paragrafo 1, comma 2, direttiva Iva), quando i beni importati sono assoggettati, in particolare, a dazi doganali, il fatto generatore si verifica e l'Iva diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità di dazi e o prelievi.

Ma il rinvio alla normativa doganale non riguarda anche la determinazione del luogo di importazione.

Vero è che una condotta irregolare, che genera un'obbligazione sul piano doganale, determina automaticamente un obbligo di versamento anche dell'Iva sulla base della presunzione che il bene oggetto di importazione sia stato immesso in consumo. Questa presunzione, tuttavia, può essere superata. Nonostante la nascita dell'obbligazione doganale all'importazione nello Stato Ue in cui è realizzata la condotta illecita, può provarsi che il bene è stato immesso in consumo in un altro Stato Ue. Ebbene, in questa ipotesi, il fatto generatore dell'Iva all'importazione si verifica in questo ultimo Stato. 

Ritornando al caso di specie, secondo la Corte, poiché le sigarette sono state immesse in consumo in Polonia, è tale Stato, e non la Germania, il luogo in cui è dovuta l'Iva all'importazione. 

Applicare, in via analogica, in un caso del genere la norma dell'articolo 215, paragrafo 4, Cdu - secondo cui l'obbligazione doganale sorta a seguito di un illecito e di importo inferiore a 5mila euro si considera sorta nello Stato membro della verifica delle Dogane (seppure non territorialmente competenti) - implicherebbe:

  • andare oltre la lettera della norma dell'articolo 71, paragrafo 1, comma 2, direttiva Iva. Questa disposizione, come ormai sarà chiaro, prevede un collegamento tra il piano Iva e quello doganale solo in riferimento all'aspetto temporale, e non anche territoriale, della relativa obbligazione;

  • una distrazione degli introiti Iva dal Paese Ue in cui effettivamente i beni sono entrati nel circuito economico al Paese in cui avviene la constatazione del sorgere dell'obbligazione doganale, in violazione del principio di territorialità in materia Iva.

SENTENZA C-791/22

Dal caso di specie di un soggetto residente in Polonia, che aveva acquistato un certo quantitativo di sigarette dall'estero successivamente vendure in Germania, la Corte di Giustizia ha stabilito che è nel Paese dove il bene è immesso in consumo che è dovuta l'Iva all'importazione.

Studio Santacroce & Partners

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