Più garanzie tramite il rappresentante

Più garanzie tramite il rappresentante

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Operazioni intra Ue effettuate da soggetti esteri tramite rappresentante fiscale sono più sicure, in quanto effettuate previa prestazione di una garanzia. Sul rappresentante grava anche un obbligo di controllo e verifica di natura documentale. 

L'articolo 4 del Dlgs 13/2024 introduce una garanzia per il rappresentante fiscale del soggetto estero, che intende effettuare operazioni intra Ue da e/o verso l'Italia.

La ragione di questo intervento è da ricercarsi nella necessità di prevenire l'evasione dell'Iva all'importazione tramite schemi fraudolenti che spesso coinvolgono soggetti esteri che effettuano importazioni nell'Ue. 

Il caso potrebbe essere il seguente: un soggetto extra Ue, avvalendosi di una posizione Iva in Italia di un prestanome, aperta con l'aiuto del suo rappresentante fiscale francese, introduce merce immessa in libera pratica in Italia (con il versamento dei soli dazi) in esenzione da Iva. Ciò in quanto all'importazione in questione fa seguito una cessione intra Ue dall'Italia alla Francia nei confronti del rappresentante fiscale del soggetto estero. 

L'articolo 143 della direttiva Iva prevede l'esenzione dal versamento dell'Iva per le importazioni di beni spediti/trasportati da un Paese extra Ue in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, qualora la cessione degli stessi, effettuata dal'importatore, presenta i requisiti per essere considerata una cessione intra Ue.

La norma è stata talvolta applicata a copertura di fenomeni fraudolenti, non sempre disinnescati dai controlli fiscali. Dall'altro lato, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata a difesa dell'importatore in buona fede al quale, nell'ambito dello schema operativo sopra descritto, potrebbe essere richiesta l'imposta non versata. In realtà, il beneficio del diritto all'esenzione dall'Iva all'importazione non può essere rifiutato, qualore le condizioni per l'esenzione della cessione intra Ue successiva non siano soddisfatte a causa di un'evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non sia accertato che l'importatore sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che l'operazione rientrava in un'evasione realizzata da quest'ultimo e non ha fatto nulla per evitare la frode (C-108/17 e C-531/17).

Il recente intervento normativo pone alcuni correttivi per prevenire questi fenomeni. La previsione di una garanzia per poter iscriversi al Vies per il soggetto extra Ue che opera tramite rappresentante fiscale, i nuovi obblighi di verifica sui documenti prodotti dal contribuente, la richiesta della sussistenza di requisiti di onorabilità vanno letti nel senso di evitare ex ante che il regime di vantaggio ex articolo 143 della direttiva possa diventare uno strumento di arricchimento nelle mani degli evasori.

 

Studio Santacroce & Partners

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