Il rimborso del credito Iva maturato dalla stabile organizzazione di un soggetto passivo extraUe segue le regole ordinarie.
L'agenzia delle Entrate con la risposta 87 di ieri ha risposto ai dubbi di un contribuente, stabile organizzazione di un soggetto passivo inglese, che acquista beni da fornitori italiani che addebitano l'Iva in rivalsa e realizza esclusivamente prestazioni di servizi nei confronti della casa madre UK, ivi appartenente ad un Gruppo Iva.
Considerando che dal 1° gennaio 2021 i gruppi Iva UK non sono più equiparabili a quelli istituiti in un Paese membro della Ue, la "SO" e la casa madre UK devono essere considerate una stessa entità giuridica e trattate come unico soggetto passivo Iva. Ne deriva che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e "SO" italiana (così come il contrario) sono fuori campo di applicazione Iva e, come chiarito dalla stessa Agenzia, questo assunto è valido anche nei rapporti con Paesi non Ue.
Il dubbio dell'instante era sulla corretta indicazione, in sede di richiesta di rimborso del credito Iva, delle condizioni in base alle quali richiederlo. Come prima ipotesi, l'istante ha proposto di far presentare l'instanza dalla casa madre, quale soggetto extraUe, con la procedura dell'art. 38-ter; in alternativa, ha proposto di richiedere il rimborso attraverso la dichiarazione Iva annuale, secondo la condizione prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) del Dpr 633/1972, ovvero per soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, come ultima ipotesi, continuare a richiedere il rimborso come fatto nelle precedenti annualità, in base alla prevalente effettuazione di operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies del decreto Iva.
Prima del 1° gennaio 2021, infatti, le operazioni fra la SO e la casa madre potevano essere effettuate senza addebito dell'imposta, ai sensi dell'art. 7-ter, in quanto servizi resi a committente non stabilito in Italia.
L' Agenzia, dopo aver ritenuto non corrette le ipotesi prospettate dall'istante (in presenza di una SO non è possibile esperire la procedura di cui all'art. 38-ter, né può essere richiesto il rimborso come soggetto meramente identificato, essendovi in Italia una SO), ha chiarito che l'eccedenza del credito Iva maturato dalla SO potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'art. 30, comma 3 del decreto Iva, ovvero la minor eccedenza nel triennio, al netto dell'importo già richiesto e rimborsato in passato o compensato nel modello F24.