Con la risposta 88/E di ieri, le Entrate interpretano in maniera estensiva il perimetro delle procedure concorsuali che legittimano il creditore ad emettere la nota di credito Iva ex articolo 26 del Dpr 633/19.
La norma è stata modificata dal decreto Sostegni-bis, al punto che può dirsi la data del 26 maggio 2021 (entrat in vigore del decreto) uno spartiacque per le procedure concorsuali.
Il vecchio testo dell'articolo 26, oltre a porre l'infruttuosità della procedura quale presupposto legittimante l'emissione della nota, rinviava alle procedure concorsuali senza alcuna precisa elencazione. La circolare 77/E/2000 chiariva che per tali dovevano intendersi le sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.
Con la risposta di ieri, le Entrate fanno uno sforzo interpretativo in più, ritenendo che, poiché alla procedura di liquidazione generale dei beni di cui all'articolo 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione al Codice civile si applicano - per effetto del rinvio contenuto nel successivo articolo 16 - le disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, che a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento, tale procedura rientra comunque tra quelle per le quali, in caso di infrottuosità, sia possbile ricorrere all'articolo 26, Dpr 633/1972 nel testo previgente.
Stesso discorso dovrebbe, dunque, valere per le procedure sorte dopo il 26 maggio 2021. Anche la norma post-riforma fa riferimento a una "procedura concorsuale" come presupposto per la nota di credito (comma 3-bis, lettera a).
Ne consegue che, riconducendo la procedura di liquidazione generale dei beni nell'ambito delle procedure concorsuali, anch'essa dovrebbe consentire al creditore di poter emettere una nota di credito per il recupero dell'Iva non incassata.