Status di Aeo, linea morbida delle Dogane

Status di Aeo, linea morbida delle Dogane

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Di Santacroce Benedetto

Per l'accesso allo status di Aeo (operatore economico autorizzato), le dogane rivedono, con maggiore elasticità, i parametri perché una violazione possa inibire l'accesso alla procedura. Inoltre, a questo scopo, agli uffici viene conferita una maggiore discrezionalità nella valutazione della gravità della violazione in relazione alle singole fattispecie. 

Questo è sicuramente il più importante chiarimento che l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito agli operatori con la circolare 9/D/2024 con cui l'Agenzia ha, in modo sistematico, esaminato tutti i profili sostanziali e precedurali dell'iter che porta al rilascio dell'autorizzazione dell'Aeo.

In effetti, il documento, che sostituisce la precedente circolare 37/D/2007, aggiorna le istruzioni e sottolinea diversi profili dell'istituto che, sempre più assume un particolare rilievo per gli operatori, anche, perché il Codice doganale dell'Unione europea (Cdu) pone la figura dell'Aeo al centro di tutte le principali agevolazioni e semplificazioni. Sotto questo profilo la circolare stessa evidenzia che per accedere alle semplificazioni del codice lo status è elemento essenziale e sottolinea come lo status sia attualmente riconosciuto non solo all'intero dell'Unione Europea, ma, sulla base di specifici accordi, anche in Paesi terzi quali: Cina, Giappone, Moldavia, Svizzera, Norvegia, Usa e Regno Unito.

Proprio per questo maggiore interesse degli operatori per l'Aeo ha spinto l'Agenzia a fornire dei chiarimenti in relazione alle cause che inibiscono l'accesso alla procedura che, in passato avevano sollevato non pochi dubbi. In particolare, viene ridefinito con maggiore chiarezza l'ambito applicativo delle violazioni che inibiscono l'accesso alla procedura e il significato del termine violazioni gravi o ripetute.

In primo luogo, sono considerate del tutto ininfluenti le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nello loro sfera privata. Inoltre, in allegato alla circolare viene riportato un elenco dei reati che sono considerati gravi. A questo proposito, bisogno sottolineare che lo stesso elenco può essere derogato in base all'analisi delle singole fattispecie. In particolare, la circolare sottolinea che se gli uffici periferici dovessero ritenere non grave un reato incluso nella lista, potranno attivare un confronto per ottenere una condivisione da parte dell'ufficio Aeo. 

Un altro profilo considerato dalla circolare sono i casi in cui una sentenza di condanna non è ostativa alla concessione o al mantenimento dello status. Questa situazione ricorre con certezza: in caso di riabilitazione, amnistia propria, prescrizione del reato, oblazione, patteggiamento, abolito criminis e morte del reo.

Certamente questi chiarimenti apriranno le porte dell'Aeo a molti operatori che allo stato attuale erano stati per ragioni formali esclusi. 

Studio Santacroce & Partners

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