Stop all'esenzione accise per carburanti e lubrificanti per il noleggio o la locazione di imbarcazioni da diporto, a meno che il noleggiante esegua nei confronti del noleggiatore (che resta un mero passeggero) una prestazione a titolo oneroso quali ad esempio: l'attività di crociera ovvero la formazione per le immersioni.
Questi i primi chiarimenti forniti con la circolare 11/D pubblicata il 12 aprile dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo le modifiche introdotte dal DM 171/2023 al DM 225/2015.
LA SENTENZA UE
La specifica esenzione era stata notevolmente ridotta come portata dalla sentenza del 16 settembre 2021 della Corte di Giustizia UE (Causa C-341/2020). In particolare, la sentenza ha stabilito che l'applicazione dell'esenzione è limitata ai soli casi in cui l'imbarcazione da diporto sia utilizzata allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne.
Tale interpretazione unionale ha reso necessaria l'abrogazione dell'articolo 1, comma 6 del DM 225/2015 in favore del nuovo articolo 6 bis che disciplina le concrete modalità di riconoscimento dell'agevolazione fiscale in parola. Elemento essenziale, al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, è che l'utilizzatore finale della medesima imbarcazione la impieghi al fine di rendere una prestazione di servizi a titolo oneroso necessariamente ricompresa all'interno dell'oggetto sociale dell'impresa stessa.
La circolare cerca di semplificare il principio nel caso più dibattuto del noleggio e, in relazione a tale contratto specidica che l'uso commerciale che consente di fruire dell'agevolazione si verifica solo nel caso in cui il noleggiante eroga una prestazione assimilabile ad una crociera, restando il soggetto che imprime l'utilizzazione finale all'imbarcazione, mentre il noleggiatore risulta essere un semplice passeggero che non incide sulle modalità di esercizio della navigazione, usufruendo di servizi e programmi di navigazione prestabiliti.
MODALITÀ E TEMPI DI UTILIZZO
L'ulteriore tema affrontato dalla circolare riguarda le modalità di utilizzo e la differenziazione degli obblighi per i soggetti che impegnano le imbarcazione per prestazioni di servizi a titolo oneroso per un periodo inferiore o superiore a 15 giorni.
Nel caso di utilizzo di imbarcaioni per un periodo inferiore ai 15 giorni è previsto che il trattamento agevolativo sui carburanti e sugli oli combustibili viene applicato tramite il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo assolta.
Qualora il periodo di utilizzo sia pari o superiore ai 15 giorni l'utilizzatore finale dovrà essere autorizzato dal competente Ufficio dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli attraverso il rilascio del codice identificativo imprescindibile per poter effettuare ogni rifornimento di prodotto soggetto a benificio fiscale. L'istanza, ai fini del rilascio del codice identificativo, dovrà essere corredata della descrizione della specifica attività da svolgere, necessariamente ricompresa all'interno dell'oggetto sociale, nonché i dati identificativi dell'imbarcazione o delle imbarcazioni se riguardanti una intera flotta, la data di inizio e il periodo di tempo di utilizzo esclusivo di tali imbarcazioni per la prestazione dei servizi a titolo oneroso, aggiungendosi, inoltre, come requisito da formalizzare nell'istanza la quantità media giornaliera della tipologia di prodotto da utilizzare e gli estremi delle ulteriori licenze o autorizzazioni necessarie.