Stop alla definizione con soppressione della controversia doganale

Stop alla definizione con soppressione della controversia doganale

CONDIVIDI SU

Di Lodoli Lorenzo, Polsinelli Federica, Amici Giulia

Lo schema di decreto attuativo della riforma fiscale che revisiona la disciplina doganale ridefinisce le regole in materia di controlli in linea, nonché le procedure di definizione e accertamento dei tributi doganali con contestuale soppressione della controversia doganale, istituto che effettivamente non aveva molto più senso. 

Anche se sarebbe stato utile prevedere un nuovo specifico strumento di definizione preventiva, rispetto al successivo contenzioso.

A livello procedurale, il dialogo endoprocedimentale tra dogana e operatori trova spazio nelle nuove regole previste dall'articolo 34 dell'allegato allo schema di decreto legislativo, rubricato "Verifica della merce e definizione dell'accertamento". Esso, nell'intento di armonizzare il procedimento ivi disciplinato ai principi unionali in materia di diritto al contraddittorio, riscrive interamente l'articolo 61 del Tuld. 

La disposizione in commento, aprendosi con una formula ipotetica, interviene in materia di controlli in linea e stabilisce che, nell'ipotesi (piuttosto diffusa) in cui la merce sia oggetto di analisi chimiche da parte dell'agenzia delle Dogane, il risultato delle predette analisi deve essere notificato al dichiarante. 

In sostanziale continuità rispetto al passato, viene confermato il potere dell'amministrazione, in sede di controllo della dichiarazione e delle merci ancora sottoposte a verifica doganale, di disporre le analisi presso un laboratorio chimico per stabilirne l'esatta classificazione ai fini doganali.

La novità è invece rappresentata dalla possibilità per l'operatore doganale di chiedere la ripetizione delle analisi di laboratorio effettuale sulle merci oggetto della dichiarazione entro un termine di 10 giorni dalla notifica del primo risultato. Anche l'esito della ripetizione delle analisi deve essere notificato al dichiarante. 

Proseguendo l'esame delle novità introdotte dal nuovo intervento del Governo, l'articolo 34 dell'allegato al decreto delegato introduce, al comma 3, un meccanismo di verbalizzazione delle eventuali contestazioni da parte delle Dogane. Più in dettaglio, la novella prevede che l'ufficio dell'agenzia delle Dogane, sulla base delle verifiche previste dalla normativa doganale, deve procedere alla redazione di un verbale di constatazione nel caso in cui riscontri:

  1. un mancato soddifacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;

  2. la presentazione di merci oggetto di divieti o restrizioni;

  3. la determinazione di un importo di diritti di confine diverso da quello risultante dalla dichiarazione doganale

Il verbale dovrà contenere le informazioni sulle attività che verranno conseguentemente poste in essere nonché essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda, dando poi spazio alle possibili osservazioni da parte dell'operatore ( si vedano i commi 4, 5 e 6). 

A livello procedurale, è da mettere in evidenza l'abolizione delle controversia doganale (istituto poco utilizzato) per lasciare spazio alla dialettica Dogana-operatori secondo le regole del diritto di difesa anticipato in fase di accertamento e di contraddittorio endo-procedimentale. 

La procedura così delineata lascia alcuni dubbi. In primo luogo, è il caso di evidenziare che le fattispecie che consentono all'amministrazione di redigere un verbale di constatazione ben di adattano ad altre tipologie di verifiche doganali e non solo a quelle che si svolgono mediante le analisi in laboratorio; si veda, ad esempio, la previsione omnicomprensiva di cui al precedente punto 1. Inoltre, a ben guardare, il richiamo alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione non potrebbe trovare cittadinanza all'interno delle ulteriori previsioni di cui ai punti 2  e 3, che attengono piuttosto a ipotesi che si collocano ex post rispetto ai controlli in laboratorio. 

L'improprio collegamento tra le due procedure è ancora più evidente se si tiene conto del fatto che dalle analisi di laboratorio è possibile individuare le specifiche caratteristiche del bene per la classificazione tra le diverse voci della Tariffa ma non si può desumere altro (come per esempio l'origine delle merci). 

Sarebbe pertanto auspicabile un ripensamento della formulazione della disposizione in esame in modo da rendere la previsione dell'accertamento doganale priva di ogni fuorviante commistione.

Studio Santacroce & Partners

}