Termine di 30 giorni per il contraddittorio

Termine di 30 giorni per il contraddittorio

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Di Lodoli Lorenzo, Polsinelli Federica, Amici Giulia

L'articolo 34 dell'Allegato 1 allo schema di Dlgs destinato a sostituire l'attuale Tuld prevede (comma 3) la notifica di un verbale di constatazione da parte dell'agenzia delle Dogane in una serie di casi espressamente individuati. Per l'analisi del diritto al contraddittorio nelle procedure di controllo, si passa ai commi 5 e 6.

Il comma 5 prevede che dalla data di notifica del verbale la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale. 

Il provvedimento motivato di accertamento viene emesso, ai sensi del comma 6, decorso l'intervallo individuato dal comma 5. 

Per dare contenuto a tale termine di rinvio, occorre riferirisi all'articolo 41 della cosiddetta Carta di Nizza (a mente del quale ciascuno ha diritto ad essere ascoltato prima che venga adottato un provvedimento che gli rechi pregiudizio) e ai chiarimenti della circolare 2/D del 17 gennaio 2024, che richiama una serie di disposizioni contenute in regolamenti e dunque di immediata applicabilità nell'ordinamento domestico.

Sono individuabili due piani su cui operano i richiami. A livello generale, gli articoli citati del regolamento Ue (22 paragrafo 6, 102 paragrafo 3, 105 paragrafo 3 e articolo 194) contengono formulazioni di principio, come la necessità di interloquire col richiedente e garantire che l'Autorità doganale adotti la decisione solo quando è in grado di farlo e di concludere la verifica doganale entro un termine ragionevole.

In termini più concreti opera un'altra delle norme richiamate: l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento delegato Ue 2446/2015. Qui sono concessi 30 giorni al richiedente per esprimere il suo punto di vista, prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze sfavorevoli. Dunque, nella procedura delineata dall'articolo 34, commi 5 e 6, il termine per l'esercizio del diritto al contraddittorio è cristallizzato in 30 giorni, decorrenti dalla notifica del verbale individuato nel precedente comma 3. Del resto, la circolazione n.2/D è stata emanata dall'agenzia delle Dogane e monopoli proprio per ribadire che le norme unionale prevalgono sul diritto interno, anche (e soprattutto) laddove quest'ultimo, pure se successivo alla norma Ue (nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000), stabilisca 60 giorni per un congruo contraddittorio.

Il rinvio alle modalità Ue porta con sé anche la motivazione rafforzata, per cui l'ufficio doganale avrà l'obbligo di tenere adeguatamente conto delle eccezioni sollevate dalla parte, come ha ricordato la Cgue nella sentenza sulla causa C-349/07 e come è ampiamente previsto anche dalle nuove norme dello Statuto del contribuente. 

Studio Santacroce & Partners

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