Lo schema di decreto delegato sulle modifiche doganali tenta di dare una coerenza logico-giuridica all'assetto normativo in materia di sanzioni previste per i prodotti soggetti ad accisa dal Dlgs 504/1995 tra cui i prodotti energetici, tabacchi lavorati e succedanei dei prodotti da fumo anche alla luce delle modifiche apportate allo schema del Tuld in fase di approvazione.
Una prima modifica è quella apportata all'articolo 40 del Tua che riconosce in capo agli operatori una responsabilità relativa alle condotte preparatorie e prodromiche qualora venga accertato il tentativo di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, punibile allo stesso modo del reato consumato. Allo scopo di riordinare il riparto tra illecito penale e amministrativo, con la riduzione dell'ambito applicativo del primo in favore del secondo, è stato previsto un ulteriore rialzo delle soglie quantitive di punibilità nella misura di mille chilogrammi a dispetto dei 100 chilogrammi previsto dalla normativa precedente. Tale scelta è stata condivisa anche con riferimento alle sanzioni per il gas naturale portando a 10mila metri quadrati la soglia di efficacia dell'illecito amministrativo.
Poi con il nuovo articolo 40-bis viene introdotto nel Tua il "nuovo" illecito volto a sanzionare la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati con qualsiasi mezzo o modalità tenendo conto anche della produzione irregolare di tali prodotti. Sempre in ottica di riorganizzazione del sistema sanzionatorio, infatti, tale norma si inserisce all'interno di una revisione globale tale da non sovrapporsi con le norme contenute nel nuovo Tuòd riguardanti il contrabbando di tabacchi lavorati non unionali.
La norma così concepita tenderebbe quindi ad avere carattere generale poiché nel novero delle condotte sanzionabili rientrerebbero diverse e imprevedibili modalità di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati. La norma inserita all'interno del Tua è finalizzata a creare un sistema unico in ragione del fatto che, fino ad oggi, vi era l'applicazione di sanzioni sparse tra leggi risalenti al 1942 e al 1951. Proprio per dare continuità e soprattutto una omogeneità delle sanzioni il legislatore ha previsto l'inserimento di diversi articoli successivi all'articolo 40-bis per regolamentare eventuali aggravanti e attenuanti nonché di normare nuove sanzioni non solo per chi vende tali prodotti senza la prescitta licenza ma anche per i soggetti che acquistano tali prodotti.
Le sanzioni vengono ulteriormente specificate anche in tema di confisca dei prodotti, delle materie prime e di tutti i mezzi utilizzati per attuare tali violazioni prevedendo inoltre la confisca per equivalente di somme di denaro per il soggetto accusato di tali violazioni.
Inoltre la bozza di decreto legislativo è intervenuta equiparando la sottrazione all'accertamento o al pagamento per l'accisa sui tabacchi lavorati all'imposta di consumo prevista per i succedanei dei prodotti da fumo nonché per tutti i prodotti contenenti nicotina e ad altri beni accessori ai tabacchi da fumo.
La prescrizione di equiparazione dei prodotti soprarichiamati ha portato il legislatore ad adottare nuovi dettati normativi che, prevedendo una clausola di riserva relativa alle ipotesi delittuose riconducibili al fenomeno del contrabbando, potranno garantire un'omogeneizzazione dei settori del tabacco in generale riguardante prodotti che, seppur merceologicamente differenti, sono sottoposti ad eguale trattamento fiscale avendo formalizzato un'equivalenza tra tabacco lavorato e quantitativi