La riforma della normativa doganale - approvata in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 26 marzo e ora attesa all'esame delle commissioni parlamentari per i pareri - può costituire un primo passo verso l'adeguamento del diritto nazionale a quello unionale. Costituisce solo il primo passo perché sia in base ai principi contenuti nella delega sia in forza dell'attuale legislazione unionale il decreto delegato presenta ancora delle carenze in relazione ai nuovi servizi che l'Agenzia dovrebbe fornire con l'attuazione del progetto totale di telematizzazione delle procedure doganali e non ha dato concrete risposte sulle semplificazioni attese in materia di accertamento e contenzioso.
Anche le modifiche sanzionatorie amministrative e penali potevano (anche allineandosi a quanto previsto per imposte dirette e Iva) spingersi più oltre con una concreta riduzione delle ipotesi previste in materia di contrabbando e con una maggiore attenuazione delle sanzioni amministrative.
L'impianto della riforma cerca, innanzitutto, di rispondere al primo punto previsto dalla delega fiscale (articolo 11, comma 1, lettera a, della legge 111/2023). Vale a dire cerca di riallineare la normativa naizionale a quella unionale.
Per far ciò, da una parte abroga le, ormai obsolete, norme del Tuld (Dpr 43/73) e le norme procedurali previste dal Dl 374/1990 e, dall'altra, prevede, in allegato al decreto delegato, un nuovo corpus normativo denominato "disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione".
Proprio in forza di queste disposizioni è chiaro comprendere lo spirito della riforma e l'impatto per le imprese e per gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In pratica, la norma fa sopravvivere solo quelle disposizioni nazionali che sono di competenza dei singoli Stati membri (quali le norme sulle procedure dei controlli e dei relativi accertamenti; nonché le norme sanzionatorie penali e amministrative). Inoltre, prevede il mantenimento di alcune agevolazioni nei traffici internazionali (quali ad esempio le regole in materia di temporanea esportazione).
Molto importanti risultano le regole relative al coordinamento delle attività di controllo tra agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e altre amministrazioni che, di volta in volta, vengono coinvolte nelle operazioni di sdoganamento. Sotto questo punto di vista il potenziamento dello sportello unico doganale (articolo 39 delle norme complementari) porterà notevoli benefici alle imprese che vedranno ridursi i tempi di sdoganamento delle merci, specialmente quelle soggette a specifici controlli (si pensi ai controlli in materia fitosanitaria).
Interessanti sono anche le precisazioni fornite in materia di rappresentanza doganale. In quest'area la riforma si muove su due piani sia all'interno del decreto delegato che delle norme complementari. Il quadro che ne scaturisce è di una maggiore razionalizzazione dell'istituto con un ampliamento (nella logica europea) delle opportunità per tutti coloro che sono in possesso della certificazione di operatore economico autorizzato Aeo).
Il capito più delicato della riforma è sicuramente quello relativo alle sanzioni e alle procedure di accertamento per le quali le misure adottate cercano di razionalizzare il sistema. In questa logica, vengono riviste le procedure di accertamento in linea e a posteriori e viene prevista una procedura unica per la revisione della dichiarazione su iniziativa dell'ufficio o dell'operatore economico. In relazione a quest'ultima viene confermata l'assenza di sanzioni nel caso in cui l'operatore chieda, in modo spontaneo, una revisione della dichiarazione.
Sul piano sanzionatorio, le pene diventano proporzionali (anche se ancora eccessivamente gravose), e superano alcune problematiche che esistevano in passato con l'applicazione degli articoli 295-bis e 303 del Tuld. Sul punto si segnala la necessità di rivedere il rapporto tra sanzioni penali e amministrative dando maggiore spazio alle seconde rispetto alle prime.