Il rappresentante è chiamato in causa

Il rappresentante è chiamato in causa

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

L'inclusione dell'Iva tra i diritti di confine implica che il rappresentante doganale indiretto è debitore dell'imposta insieme all'importatore.

L'articolo 27 dello schema di decreto andrebbe, infatti, letto in combinato disposto con il successivo articolo 30, secondo cui i soggetti obbligati al pgamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale. La norma di interesse sarebbe l'articolo 77, paragrafo 3, della Cdu che prevede che dell'obbligazione doganale, di regola. il debitore è il dichiarante, ossia la persona che presenta la dichiarazione in dogana e che, nel caso di rappresentanza indiretta, è debitore anche il soggetto per conto del quale è fatta la dichiarazione. 

Un problema, al riguardo, era stato individuato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-714/20, la quale se, da un lato, aveva preso atto del fatto che l'articolo 201 della direttiva Iva consente allo Stato membro dell'importazione la possibilità di individuare le persone debitrici dell'Iva all'importazione, dall'altro, rilevava che nell'ordinamento italiano non esistevano norme che, in modo chiaro ed inequivocaile, designavano il rappresentante doganale indiretto quale responsabile dell'Iva all'importazione, in solido con l'importatore.

Del resto, non poteva di certo dirsi che l'articolo 34 Tuld - includendo tra i diritti di confine le imposte di consumo - brillasse per chiarezza. Sicché, senza una disposizione certa, il rappresentante doganale indiretto non poteva essere considerato quale debitore dell'Iva.

Dalla relazione illustrativa si evince che, con l'articolo 27, il legislatore intende finalizzare l'orientamento dei giudici europei, introducendo una norma apposita, la quale dovrebbe "in modo esplicito ed inequivocabile" individuare i soggetti debitori dell'Iva all'importazione. Tale norma include, di fatto, l'Iva all'importazione tra i diritti di confine, sicché, continua ad individuare il debitore d'imposta solo indirettamente, tramite il rinvio all'applicazione delle disposizioni doganali.

A parte tale rinvio, e gli altri esplicitamente previsti, si avanza una prima interpretazione della norma. Si ritiene, infatti, di non poter considerare l'Iva all'importazione quale diritto di confine sic et simpliciter, ovvero ai fini dell'integrale applicazione della discplina doganale. In altre parole, si ritiene che siano applicabili, le stesse norme previste per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei dazi (articolo 29) ovvero per la determinazione dei debitori d'imposta (articolo 30), ma non, ad esempio, le norme sulla territorialità, che per l'Iva resta sempre ancorata al Paese del consumo, il quale potrebbe non coincidere con lo Stato in cui sorge l'obbligazione doganale (Cgue, C-791/22). 

Studio Santacroce & Partners

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