Regole Ue per individuare il debitore dell'Iva all'importazione

Regole Ue per individuare il debitore dell'Iva all'importazione

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

L'Iva all'importazione qualificata quale diritto di confine. Tra le novità più rilevanti introdotte dal legislatore delegato nell'ambito del riassetto ed aggiornamento del quadro normativo nazionale doganale si colloca la revisione espressa dal rapporto tra Iva all'importazione e Iva interna quale diritto di confine.

Tale assimilazione, già presente in diversa misura nell'articolo 34 del Tuld, non può dirsi di certo di poco rilievo, in quanto porta con sé una serie di effetti che si ripercuotono sul tributo, determinando - impropriamente - delle divergenze rispetto all'Iva interna, che in varie occasioni sia i giudici europei sia quelli interni hanno cercato di arginare.

Entrando nel dettaglio della nuova disposizione, l'Iva viene collocata - insieme ai dazi, prelievi e alle altre impostazioni all'importazione o esportazione, ai diritti di monopolio, accise e ad ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato - tra i diritti di confine. Questi ultimi costituiscono species del genus "diritti doganali" e si distinguono per il fatto di essere accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa unionale. 

La stessa disposizione, prevede, tuttavia, due eccezioni, facendo venire meno tale natura dell'Iva nei casi di: 

  • immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea, i.e. "regime 42";

  • immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale, i.e. "deposito Iva". 

La ratio della modifica si evince dalla relazione illustrativa. Secondo l'intenzione del legislatore nazionale, la nuova disposizione vuole essere un'esplicitazione di quanto disposto dall'articolo 34 del Tuld, sicché sarebbe ora chiarito che, in riferimento alle operazioni di importazione, all'Iva si applica la normativa Ue in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale.

A sostegno di tale scelta sono chiamati due orientamenti giurisprudenziali:

  1. la sentenza 4978/2022 della Cassazione, secondo cui l'Iva all'importazione va qualificata quale "diritto di confine ai sensi dell'articolo 34 Tuld, la cui evasione integra il reato di contrabbando ex articolo 282 Tuld" e ciò in quanto tra i diritti di confine l'articolo 34 ricomprende "ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato" e, dunque, sarebbe compresa l'Iva;

  2. la sentenza C-174/20 della Corte di giustizia Ue che esclude la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'Iva all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino come debitore d'imposta.

Accogliendo l'orientamento della Suprema corte sopra riportato, il legislatore ha preso una posizione precisa - non condivisibile - schierandosi contro l'orientamento contrario secondo cui l'evasione dell'Iva all'importazione costituisce un reato distinto e autonomo rispetto a quello di contrabbando, essendo l'Iva all'importazione, un tributo interno, al pari della normale Iva sugli scambi nazionali e non un diritto di confine, per cui l'evasione della stessa non integra il reato di cui all'articolo 282 Tuld (sentenza 34256/2012). Le medesime considerazioni sono alla base delle pronunce di Cassazione, secondo cui l'Iva all'importazione è estranea all'obbligazione doganale, ma si incardina nel sistema generale, sicché l'imposta può essere assolta in reverse charge (sentenza 8473/2018) e, sul piano sanzionatorio, l'Iva, in quanto estranea all'obbligazione doganle, non può essere cumulata all'ammontare dei diritti di confine evasi, ai fini della determinazione delle sanzioni nella vigente normativa ex articolo 303 del Tuld (sentenza 24788/2024). 

Studio Santacroce & Partners

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