Il confine dal penale: indebiti entro i 10mila euro e niente aggravanti

Il confine dal penale: indebiti entro i 10mila euro e niente aggravanti

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Di Santacroce Benedetto, Milani Ludovica Clara

Lo schema di riforma doganale fa una sistematica revisione delle sanzioni penali e amministrative, per razionalizzare e semplificare le condotte sanzionate, attenuandone il carico e adeguandole ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 42 del regolamento Ue 2013/952. L'obiettivo non pare del tutto raggiunto. 

Nell'analizzare le sanzioni penali, ci concentriamo su quelle amministrative e in particolare sull'articolo 96 delle disposizioni complementari al Cdu, che riprende gli articolo 295-bis ("Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità"), e 303 del Testo unico sulle leggi doganali ("Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana"). 

La prima novità è la misura della sanzione che varierà dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a 2mila euro; per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a 1.000 euro, per chiunque commetta violazioni di cui agli articoli 78 e 79 (contrabbando per omessa e infedele dichiarazione). Analoga sanzione per una serie di fattispecie individuate dagli articolo da 80 a 83. 

Il discrimen rispetto alle fattispecie penali è fissato, alternativamente, alla lettera a) - nella presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d) - e alla lettera b), quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a 10mila euro.

Attualmente, l'articolo 295-bis del Tuld, per le fattispecie depenalizzate, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Mentre l'articolo 303, sulle dichiarazioni errate relative a qualità, quantità e valore delle merci non comportanti la rideterminazione dei diritti di confine, prevede la sanzione da 103 a 516 euro.

Se invece i diritti di confine complessivamente dovuti sono maggiori di quelli calcolati sulla base della dichiarazione e la differenza supera il 5% si applicano sanzioni differenziate in ragione di cinque soglie.

In sintesi, l'obiettivo della norma (e, in generale, delle disposizioni complementari in commento) è superare alcune incoerenze normative dell'attuale sistema, sebbene per le sanzioni amministrative non sia previsto alcun effetto retroattivo: è espressamente statuito che le nuove regole saranno operative solo per le violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto delegato. Soprattutto, va sottolineato come, nonostante l'obiettivo fosse quello di costruire una nuova cornice nel "solco" della proporzionalità, di fatto manchi proprio un discorso specifico sul tema, che possa pro futuro, consentire di superare le difficoltà pratiche che scaturiscono proprio dall'applicazione dell'articolo 303 Tuld. 

Ciononostante, quest'ultima disposizione è stata, unitamente all'articolo 295-bis, oggetto di riformulazione, con il rilevante abbandono delle cinque soglie.

Di seguito, volendo sommariamente richiamare il contenuto della norma in commento, si segnala al comma 2 la riduzione di un terzo della sanzione laddove i maggiori diritti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati.

Al comma 3, tenuto conto del principio di compensazione tra diritti dichiarati e diritti accertati sancito dalla giurisprudenza nazionale e unionale, è previsto che la sanzione non si applichi se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

Parimenti, il comma 4 prevede che, quando nella dichiarazione non sono indicati in modo esatto e completo tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica quella da 150 a mille euro.

Di rilievo il comma 7: nei casi del comma 1, dispone la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 82 (contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti). 

Studio Santacroce & Partners

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