La prova del trasporto nazionale passa dal ddt elettronico

La prova del trasporto nazionale passa dal ddt elettronico

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Anche le cessioni domestiche, analogamente a quelle internazionali con beni accompagnati da e-Cmr, potrebbero essere tracciate avvalendosi di documenti di trasporto (Ddt) digitali sin dall'origine. Non esiste nella normativa nazionale alcuna disposizione che imponga o che abbia individuato un particolare standard tecnico o una modalità tecnologica di interscambio. 

Il Ddt è disciplinato dal Dpr 472/1996, con cui è stato abrogato l'obbligo di far scortare i beni viaggianti con un documento o bolla di accompagnamento. Solo in due casi il Ddt è obbligatorio: in presenza di fatturazione differita di cui all'articolo 21, comma 4 del Dpr 633/1972; oppure nell'ipotesi di movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà e cioè in presenza di deposito o comodato, lavorazione e prova, al fine quindi di superare le presunzioni di cessione e acquisto di cui al Dpr 441/1997. Inoltre, il Ddt può essere emesso in forma libera (dunque, senza vincoli di forma, dimensioni o tracciato) dovendo invece contenere obbligatoriamente data e numero; generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione (cedente, cessionario, eventuale impresa incaricata del trasporto); descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Il documento di trasporto viene emesso inoltre almeno in duplice esemplare (uno per il cedente e uno per il cessionario) potendo essere emesso anche in formato elettronico in quanto i beni viaggianti non devono necessariamente essere "scortati" dal Ddt. Quest'ultimo, infatti, può essere inviato anche separatamente tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure mediante strumenti elettronici, purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno di consegna. 

Ulteriore elemento, funzionale esclusivamente alla prova dell'avvenuta consegna a fini civilistici, consiste nella apposizione sulle copie del Ddt di una sottoscrizione da parte dell'incaricato del trasposto e dal destinatario. 

Nell'ottica di una digitalizzazione del Ddt sin dall'origine, il presupposto di fondo da cui muovere è innanzitutto il fatto che si sta generando un documento informatico sin dall'origine. 

Dal punto di vista tecnico, esistono già soluzioni per utilizzare file strutturati: si tratta dei messaggi DesAdv - Despatch Advice e RecAdv - Receipt Advice caratterizzati dall'utilizzo dell'infrastruttura Peppol per lo scambio elettronico dei dati che compongono il Ddt. Il DesAdv è infatti un messaggio "strutturato" che comunica le informazioni relative ai beni spediti tra il compratore e il venditore, al fine di informare chi riceve la spedizione del contenuto dettagliato della stessa. Il DesAdv consente di includere nel Ddt digitale tutte le informazioni obbligatorie tipiche del Ddt cartaceo tradizionale secondo la normativa italiana vigente e prevede anche la possibilità di implementare la riconciliazione automatica del DDT elettronico con l'ordine e la fattura elettronici corrispondenti, grazie all'esistenza di appositi campi ad hoc. Il RecAdv (Receiving Advice) è invece la notifica di conferma della ricezione della merce, e consente di sostituire la firma. Viene utilizzato dall'operatore logistico o dal distributore per confermare a chi ha spedito la merce che questa è stata ricevuta e che corrisponda o meno all'ordine. Tramite questo messaggio, si possono contrastare le informazioni e dar luogo alla generazione della fattura o al relativo reclamo nel caso in cui la merce consegnata non corrisponda all'ordine iniziale. 

Anziché richiedere al cessionario di apporre una firma autografata oppure elettronica sulla copia del Ddt, se l'obiettivo è quello di digitalizzare ed automatizzare i processi, si potrebbe adottare l'avviso di ricevimento merce, che il cessionario dovrà trasmettere al cedente e riportante l'elenco degli articoli ricevuti ed accettati, anch'esso in formato xml e conforme a standard internazionali, quali appunto lo standard Ubl 2.1. Allo stesso tempo si potrebbe pensare di utilizzare l'infrastruttura che potrebbe essere realizzata per la e-Cmr, uniformando lo scambio dei dati relativi ai trasporti a prescindere dalla destionazione nazionale o estera dei beni. 

Studio Santacroce & Partners

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