Lipe, primo trimestre 2024 con nuova soglia e modello aggiornato

Lipe, primo trimestre 2024 con nuova soglia e modello aggiornato

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Di Mastromatteo Alessandro

Già possibile utilizzare dal primo trimestre 2024 - parliamo della scadenza del 31 maggio prossimo - il modello aggiornato per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. L'incremento della soglia minima per il versamento ha reso necessario rivedere il modello con le nuove disposizioni. 

Con il provvedimento direttoriale dell'agenzia delle Entarte 125654/2024 dello scorso 14 marzo, sono state apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati della liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del Dl 78/2010, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 marzo 2018.

In particolare, oltre alla previsione di modifiche funzionali ad adeguare alla normativa vigente il modello comunicativo, e le relative specifiche tecniche, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del Dlgs 1 dell'8 gennaio (decreto Adempimenti), è stata aggiornata la soglia minima prevista per il versamento dell'Iva periodica che passa da 25,82 a 100 euro: è stata così ampliata la soglia all'interno della quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo sia mensilmente che trimestralmente.

Più in dettaglio, si è proceduto ad incrementare a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo (nella disciplina precedente il limite era fissato in lire cinquantamila, articolo 1, comma 4, del Dpr 100/1998). Inoltre, tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. 

Pertanto, come indicato anche nella relazione illustrativa, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. 

 

LA COMUNICAZIONE, I SOGGETTI OBBLIGATI, LE SANZIONI

L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21-bis, del Dl 78/2010. 

Nel modello devono essere indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate. 

La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. 

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. 

L'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. 

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997). 

 

LE TEMPISTICHE

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 332/1998. 

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. 

La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che l'imposta sia liquidata:

  • con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998;

  • con cadenza trimestrale, sia per opzione (articolo 7 del Dpr 542/1999), che per espressa disposizione di legge (ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4, del Dpr 633/1972). 

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione 104/E del 28 luglio 2017). 

Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti. 

Studio Santacroce & Partners

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