Il 30 aprile è l'ultima chiamata per l'invio di dichiarazioni Iva, e il test finale per le operazioni e le note di variazioni relative al 2023.
L'elaborazione della dichiarazione Iva annuale, oltre a essere l'adempimento che riepiloga in un modello tutta l'attività svolta dai contribuenti nell'anno solare precedente a quello della presentazione, costituisce un momento di verifica di tutte le operazioni realizzate e della loro corretta contabilizzazione.
Nel predisporre la dichiarazione Iva, infatti, i contribuenti si trovano a dover verificare quanto indicato periodicamente nei registri Iva e riconciliare dette registrazioni con le fatture emesse e ricevute, nonché con quanto comunicato all'agenzia delle Entrate, periodicamente, con le liquidazioni periodiche Iva e con i versamenti, mensili o trimestrali, del tributo.
Tuttavia, il termine del 30 aprile non è solo il termine entro cui presentare la dichiarazione Iva annuale, ma costituisce anche il limite temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione. Infatti, il diritto alla detrazione dell'Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto (articolo 19 del Dpr 633/1972).
Come chiarito dall'agenzia delle Entrate, i presupposti per l'esercizio del diritto a detrazione sono il verificarsi della esigibilità dell'imposta e il possesso della fattura d'acquisto da parte del cessionario/committente. Pertanto, in una ipotesi ordinaria, gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione dell'Iva è sorto nel 2023 - anno in cui si è realizzata l'esigibilità dell'imposta ed è stata rcevuta la fattura - il diritto può essere esercitato presentando la dichiarazione Iva riferita al 2023, senza sanzioni. È opportuno evidenziare che vi possono essere delle ipotesi eccezionali, quando ad esempio, la fattura ricevuta nel 2023 non è stata registrata entro il 31 dicembre; in questo caso, quindi, non ha concorso alla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione (né a quelle successive, entro il mese di dicembre), ma potrà ancora essere annotata nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024, in un'apposita sezione del registro Iva acquisti.
Qualora la fattura ricevuta fosse stata registrata nel 2023, senza tuttavia procedere all'esercizio del diritto alla detrazione, il recupero dell'imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa "a favore", ex articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998, entro il 21 dicembre 2029. Al contrario, per le operazioni realizzate nel 2023, la cui fattura è stata ricevuta a inizio 2024, l'esercizio del diritto a detrazione sarà possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2024 (anno in cui si è verificata la contemporanea presenza dei due presupposti sostanziale e formale), da presentarsi entro il 30 aprile 2025, e non con la dichiarazione che si sta presentando ora.
Il 30 aprile è anche il limite temporale per la variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e seguenti, del decreto Iva. L'agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che il dies ad quem entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione è il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre il dies ad quem entro cui esercitare il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno di emissione della nota.
Il prossimo 30 aprile, quindi, non è solo il termine entro cui presentare la dichiarazione Iva annuale, ma costituisce il limite massimo entro cui poter esercitare correttamente diritti che garantiscono ai contribuenti la corretta applicazione del tributo e i principi di effettività e neutralità dell'imposta.