Via libera ufficiale dal 7 febbraio 2024 per il rimborso Iva incrociato tra UK e Italia per l'imposta che gli operatori economici dei due Paesi subiscono, quali soggetti non residenti, nell'altra giurisdizione. Con la risoluzione 22/E/2024, l'agenzia delle Entrate ha confermato che con lo scambio di note tra le rispettive ambasciate è stato raggiunto l'accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia in materia di rimborso dell'Iva in base all'articolo 38-ter del Dpr 633/1972.
All'interno delle note i governi dei due Stati ritengono formalmente esistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso dell'Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell'ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021 (considerato che il Regno Unito no ha di fatto mai interrotto l'erogazione dei rimborsi agli operatori italiani).
In effetti, mentre era stata riconosciuta (con la risoluzione n. 7/E/2021, del 7 febbraio 2021) la procedura di identificazione diretta per i soggetti stabiliti nel Regno Unito (senza la necessità della nomina di un rappresentante fiscale), post Brexit rimaneva da chiarire se il rimborso ex articolo 38-ter (previsto in base alla direttiva Iva 86/560/Cee del Consiglio del 17 novembre 1986, la cosiddetta tredicesima direttiva) fosse applicabile anche ai soggetti residenti nel Regno Unito.
A seguito dello scambio di note, con il Regno Unito è ora confermata l'applicazione dell'articolo 38-ter del Dpr 633/1972 ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente:
- i soggetti stabiliti in Italia possono prestare istanza di rimborso Iva al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono richiedere il rimborso dell'Iva al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell'articolo 38-bis2, comma 1 del Dpr 633/1972.
In particolare, può essere richiesto il rimborso dell'Iva assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi a condizione che (nel periodo di riferimento):
- l'acquisto o l'importazione siano relativi a beni e servizi inerenti all'attività dell'operatore economico e che l'imposta sia detraibile in Italia in base all'articolo 19 del Dpr 633/1972 e seguenti;
- il soggetto richiedente non abbia una stabile organizzazione in Italia e non abbia effettuato operazioni attive diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili, di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese in base all'articolo 74-septies.