Con la circolare 10/D/2024, dello scorso 11 aprile l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato le regole che informano le procedure del transito interno, unionale e comune, allineandole a quelle previste dall'Unione europea e cancellando le prassi interne non conformi.
Questo intervento che ha un impatto non indifferente per gli operatori del settore incide direttamente:
- sulla tempistica per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione;
- sulla tipologia di sigilli da utilizzare per chiudere container e camion;
- sui dati da fornire nelle relative dichiarazioni.
Le nuove regole operano senza alcun periodo transitorio e solo per l'adozione dei sigilli ufficiali viene stabilita una data (1° giungo 2024) per le procedure di distribuzione di quelli ufficiali da parte delle Direzioni territoriali.
Il regime del transito doganale è un regime speciale, previsto dal Cdu (articolo 226 e seguenti) che consente alle merci extra-Ue di muoversi da un punto ad un altro del territorio doganale comunitario senza essere assoggettate a dazi e a misure di politica commerciale e alle merci unionali di non modificare la loro posizione doganale.
Il vincolo del transito (debitamente autorizzato dalle autorità doganali) impone la compilazione, in modo esatto e dettagliato, delle dichiarazioni doganali e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle regole doganali unionali.
Il non rispetto delle regole può portare alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MERCI
Il movimento delle merci vincolate al transito sul territorio doganale unionale è disciplinato sia per quanto riguarda l'itinerario che per i termini di arrivo a destinazione dalla dogana di partenza.
Proprio sui termini l'Adm ha riscontrato che le prassi in uno nei diversi uffici prevede dei tempi (solitamente 8 giorni) che non risultano coerenti con i criteri fissati dalla regolamentazione Ue.
Pertanto, ne ha fissato, con stretta osservanza, una specifica definizione:
- Transito nazionale - ufficio di partenza e di destinazione in Italia - 2 giorni;
- Transito unionale - ufficio di partenza in Italia e di destinazione un altro Stato membro - 4 giorni;
- Transito comune - ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una parte contraente la Convenzione del transito - 8 giorni. Per quest'ultima ipotesi se lo Stato di destinazione è la Svizzera il termine è di 4 giorni.
Le autorità doganali, con specifica motivazione, possono derogare ai predetti termini.
L'USO DEI SIGILLI
Le merci che circolano in regime di transito sono di norma (articolo 299 del regolamento 2447/2015) identificate mediante l'apposizione di appositi sigilli. Sottolineo di norma perché l'articolo 302 dello stesso regolamento consente alle autorità doganali, su richiesta degli operatori, di autorizzare il non suggellamento delle merci.
La specifica autorizzazione è possibile quando i beni sono, comunque, facilmente identificabili (ad esempio tramite serial/part number).
Nel caso di utilizzo dei sigilli gli stessi devono avere caratteristiche ben definite. Proprio per questo la normativa di riferimento ha introdotto un nuovo modello di sigillo che è conforme allo standard internazionale Iso 17714:2013 "Container per il trasporto merci - sigilli meccanici" con un livello di sicurezza "H". Questi sigilli, prodotti e forniti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), riportano un codice alfanumerico e un QR code che identifica l'ufficio che lo ha apposto e la loro tracciabilità durante l'intero viaggio.
I sigilli sono per le merci estere di colore Rosso e per le merci nazionali di colore Verde.
Per la fornitura dei sigilli gli operatori devono pagare un contributo spese unitario di euro 2,70.
Tale contributo dovrà essere assolto tramite la piattaforma Opera - Pago PA. Fino a chè la piattaforma non sarà integrata il contributo potrà essere versato con un bonifico sul conto intestato all'Adm (come espressamente indicato nella citata circolare 10/D/2024).
Sempre in via provvisoria dal 1° giugno 2024 gli operatori potranno utilizzare, per le merci estere, i sigilli Rossi già assegnati o Verdi in corso di distribuzione.
Un ulteriore possibilità che hanno gli operatori è, in alternativa ai sigilli ufficiali, di richiedere un'autorizzazione per l'utilizzo di altri sigilli che rispettino le caratteristiche previste dagli articoli 317 e 318 del regolamento citato.
L'IDENTITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO
Un altro profilo di non conformità individuato da Adm della prassi nazionale rispetto alle regole unionali è costituito dal fatto che le dichiarazioni doganali di transito (D1 - transito ordinario; D2 transito semplificato - D3 dichiarazione con documento di trasporto elettronico) non identificano correttamente i mezzi che trasportano le merci.
In particolare, i mezzi vengono, in molti casi, identificati in modo del tutto generico ("Camion", "Aereo", "Rimorchio").
In effetti, l'allegato B del codice doganale Unionale prevede un'identificazione puntuale del mezzo sia per tipo, che per numero, che per nazione.