Integratori, Iva vincolata alla voce doganale

Integratori, Iva vincolata alla voce doganale

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Aliquota Iva degli integratori alimentari vincolata alla classificazione doganale. L'agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica 2/2024, respinge l'interpretazione dell'associazione di categoria che, a buona ragione, propone l'assoggettamento ad Iva all'aliquota del 10% degli integratori alimentari, prescindendo dalla classificazione doganale preventiva a opera dell'agenzia delle Dogane.

Le Entrate non condividono il punto di vista degli operatori, restando vincolate al tecnicismo della norma, che l'intervento del più recente legislatore non ha saputo (o voluto?) superare.

Parliamo dell'interpretazione autentica del n.80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che assoggetta al 10% "le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove." Con il Dl 145/2023, il legislatore ha esplicitato che rientrano in questa voce gli "integratori alimentari" di cui al Dlgs 169/2004: indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati; e in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili alla voce doganale NC 2106.

Da un lato, con il rinvio al Dlgs 169/2004, sembra che il legislatore abbia voluto dare priorità alla funzione del prodotto, come elemento determinante anche ai fini dell'individuazione dell'aliquota Iva. Infatti, l'articolo 2 di tale decreto qualifica gli integratori alimentari come "prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive". L'inciso della norma "indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati" pare confermare tale volontà. 

Studio Santacroce & Partners

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