LA DOMANDA:
Una Srl nell'anno 2023 trasforma la propria struttura da hotel a comunità alloggio e comunità integrata. Si chiede che aliquota Iva debba applicare sulle fatture emesse nei riguardi degli ospiti.
LA RISPOSTA:
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.21, Dpr 633/1972 sono esenti dall'imposta le prestazioni proprie di orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Vari documenti di prassi hanno affrontato la questione (si vedano risposte a d interpello 221/2022, 240/2022 e 221/2019, risoluzioni 164/2005 e 39/2004) e hanno chiarito, tra le altre cose, che l'esenzione in argomento ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore.
Al riguardo, la Corte di giustizia europea, nella sentenza 21 gennaio 2016 (causa C-335/14), ha osservato che le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all'Iva alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziali per anziani. Dall'altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio, quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell'esenzione. Anche le altre prestazioni fornite da tale centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti ad offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di riposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale.
Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni appena illustrate, si ritiene che le fatture emesse nei riguardi degli ospiti siano da fatturare in regime di esenzione Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.21), Dpr 633/1972.