Forfettari, la nota di credito dall'Olanda va comunicata allo Sdi

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Di Ficola Simona

LA DOMANDA:

Un contribuente forfettario riceve una nota di credito (già autofattura elettronica) da una società olandese, a titolo di rimborso cashback sul suo conto per transazioni che il contribuente ha effettuato in un trimestre precedente con la carta di credito. L'autofattura elettronica già fatta dalla società olandese è un TD17 con imponibile e Iva negativi. Si chiede se è corretta l'applicazione dell'Iva per questa operazione e se il contribuente forfettario ha qualche adempimento da effettuare, in conseguenza dell'applicazione dell'Iva. 

 

LA RISPOSTA:

Si ritiene che, oltre al documento emesso dall'emittente olandese, si debba far riferimento a quanto segue. Il codice N2.2 va adoperato in tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'articolo 74 Dpr 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo si confronti la faq n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate e aggiornata il 29 aprile 2021. Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite lo Sdi i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127. Il codice N2.2 deve essere adoperato anche dall'operatore in regime forfettario o di vantaggio che emette fattura elettronica via Sdi utilizzando il formato xml. Si precisa, anche, che il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia. Il cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972 deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-Ue) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-Ue) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Nello specifico, i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014) devono assolvere l'Iva per le seguenti tipologie di operazioni: per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del Dpr 633/72 ricevute da soggetti non residenti; per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'articolo 38, comma 5, lettera c) del Dl 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10mila euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'Iva in Italia; per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta.

Studio Santacroce & Partners

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