Influencer sotto la lente, più mirati i controlli del Fisco

Influencer sotto la lente, più mirati i controlli del Fisco

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Di Lodoli Lorenzo

INFLUENCER E APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA UE DAC7

I digital content creator, tra i quali rientrano anche gli influencer, sono coloro che creano e condividono contenuti sulle varie piattaforme online e social media, grazie ai quali vengono seguiti da migliaia di follower ottenendo consistenti compensi attraverso campagne marketing, contratti di brand partnership con società che vogliono pubblicizzare tramite le piattaforme i loro beni o servizi, promozione della propria immagine e di propri brand.

La collaborazione tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate si sviluppa con l'esame e la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni acquisite attraverso le banche dati e gli applicativi rispettivamente in uso, nonché quelli ottenuti tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale. Potranno, ad esempio, essere approfondite le posizioni caratterizzate da una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, il numero di iscritti o di visualizzazioni sui propri canli web e la disponibilità di beni. Nel caso in cui, dall'analisi preliminare, venissero fuori delle evidenti incongruenze tra redditi dichiarati, numero di iscritti (o di visualizzazioni) sulle proprie pagine web e social, e disponibilità di beni o tenore di vita condotto, sia la Guardia di Finanza che l'agenzia delle Entrate potranno approfondire i controlli e verificare che sia tutto in regola. Tali controlli verranno effettuati con gli strumenti che da sempre sono utilizzati per effettuare gli accertamenti fiscali quali accessi, ispezioni e verifiche.

Il rischio è ancor più rilevante in considerazione degli obblighi che sono stati introdotti in Italia con il Dlgs n. 32/2023 che ha recepito la Direttiva del Consiglio Ue 2021/514/UE del 22 marzo 2021 (cd. DAC 7), in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La normativa ha, infatti, introdotto obblighi di comunicazione per i gestori delle piattaforme di e-commerce con riguardo a determinati dati collegati ai soggetti che vendono tramite le suddette piattaforme. Ne consegue che i gestori potranno segnalare i dati degli influencer alle Autorità fiscali.

Qui di seguito, verranno analizzate, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, quelle che sono le regole che gli influencer ed i content creator dovrebbero seguire per evitare violazioni della normativa fiscale, con conseguente rischio di controlli da parte dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

La problematica è particolarmente complessa in quanto sia sulle dirette che sull'Iva non vi sono norme ad hoc destinate agli influencer.

 

IMPOSTE DIRETTE

Come anticipato, all'interno del Tuir non troviamo una normativa che disciplini in maniera organica il corretto trattamento fiscale da applicare ai proventi derivanti dall'attività di influencer e affini. 

Pur partendo da questo presupposto si può però stabilire che i compensi percepiti dagli influencer dovrebbero rientrare, salvo che l'attività non sia posta in essere ed organizzata in forma d'impresa, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir. 

In passato, infatti, le attività che generavano reddito sfruttando le immagini partivano dal presupposto che la notorietà del personaggio era stata acquisita per altri meriti (si pensi al personaggio sportivo o all'artista) e, quindi, in presenza di attività occasionali e saltuarie collegate ad un'attività principale.

Oggi, l'influencer diventa noto in quanto appare direttamente sui social e tale notorietà gli genera ricchezza. Ne consegue che l'attività principale degli influencer è proprio quella di un impegno professionale continuo per promuovere la propria immagine e, di conseguenza, per pubblicizzare anche il singolo prodotto.

Sul punto è molto chiara la sentenza n. 219/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte relativa al caso Ronaldo che entra e spiega chiaramente il mondo degli influencer. I giudici, partendo proprio dagli influencer, evidenziano come sia cambiato lo schema tipico contrattuale collegato alle prestazioni rese da tutti quei personaggi che sfruttano il proprio diritto di immagine come lavoro quotidiano ed affermano quanto segue: "Si pensi, ad esempio, a quanto succede con le numerose figure di "influencer" (tra i quali deve ormai annoverarsi anche l'attuale appellante), ormai diffusissime sulla rete telematica, la cui notorietà spesso prescinde da particolari abilità o successi in qualche settore di attività e consegue principalmente  - e talvolta esclusivamente - da una particolare abilità nella mera presentazione della propria persona". In tali casi, evidenzia la Corte, "l'esercizio abituale e professionale della gestione di quell'immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un'attività di lavoro autonomo, a norma dell'articolo 53, comma 1, Tuir".

Sempre secondo i medesimi giudici, quindi, "Ciò che infatti emerge prepotentemente, in fenomeni del tipo di cui ci si occupa in questa sede, è il fatto che l'immagine del personaggio famoso finisce per costituire di per sé un valore, la cui promozione rappresenta essa stessa un'attività professionale (avente natura di lavoro autonomo) produttiva di reddito".

Pertanto, i giudici hanno correttamente concluso che l'attività di influencer, intesa come gestione della propria immagine in modo abituale e professionale, non può essere qualificata come una cessione del diritto di sfruttamento economico dell'immagine e/o come l'obbligo di concedere a terzi il diritto di sfruttamento di contenuti multimediali in quanto possiede tutti i requisiti richiesti dall'articolo 53, comma 1, del Tuir e cioè l'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo. Ne consegue che il reddito del singolo anno d'imposta, in tali casi, dovrà essere determinato come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura ricevuti dall'influencer e le spese che lo stesso ha sostenuto nell'esercizio dell'attività professionale. 

Naturalmente gli influencer potranno altresì usufruire, purché ne ricorrano i requisiti indicati dalla legge, del regime forfetario che permette a chi ha conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno non superiori a 85.000 euro di versare un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15% (che è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti).

 

IMPOSTE INDIRETTE

È necessario, anche in questo caso, partire da alcuni principi normativi per vedere poi come applicarli al caso concreto anche se, considerando quanto evidenziato per le imposte dirette, nel momento in cui l'attività degli influencer viene qualificata come lavoro autonomo diviene anche rilevante ai fini Iva. 

Ricordiamo che l'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE - cd. Direttiva Iva - qualifica come soggetto passivo Iva "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità". 

La normativa comunitaria è stata poi recepita nell'articolo 4 del Dpr n. 633/1972 il quale testaulmente recita: "Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile" e nell'articolo 5 dello stesso Dpr secondo cui: "Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse". 

Per quanto detto ai fini delle imposte indirette, è evidente che un influencer, che ha migliaia di follower e che pubblica quotidianamente sui social con contratti di sponsorizzazione e pubblicità, svolge un'attività abituale e professionale (spesso svolta anche con l'aiuto di collaboratori e con il supporto di mezzi tecnici) e, pertanto, potrebbe essere qualificato come soggetto passivo Iva. 

Si ritiene, quindi, che sia opportuno per l'influencer aprire una posizione Iva con un codice Ateco. Ad oggi non è ancora specificamente esistente un codice ad hoc. 

Generalmente vengono utilizzati, alternativamente, il codice 73.11.02 "Conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari" oppure il codice 74.90.99 "Altre attività professionali n.c.a.".

Dovranno essere assolti, di conseguenza, tutti gli obblighi e gli adempimenti imposti dalla legislazione Iva per chi si trova in un regime ordinario, quali l'applicazione dell'imposta sulle prestazioni imponibili, l'emissione della fattura con Iva e l'invio in formato elettronico tramite il SdI, la tenuta della contabilità, l'invio delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva ed i relativi versamenti. 

In mancanza dell'apertura di una posizione Iva, infatti, vi potrebbero essere contestazioni e recuperi dell'imposta da parte dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza con sanzioni amministrative piuttosto elevate ed il rischio, in presenza di determinate condizioni, che venga contestato anche il relativo reato penale per omessa o infedele dichiarazione. 


 

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