Nuovo contraddittorio preventivo, le eccezioni all'obbligo

Nuovo contraddittorio preventivo, le eccezioni all'obbligo

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Di Lodoli Lorenzo, Polsinelli Federica

Con il decreto Mef del 24 aprile 2024 sono stati individuati gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, legge 212/2000, come introdotto dal Dlgs 219/2023. Il nuovo articolo dello Statuto del contribuente, entrato in vigore già lo scorso 18 gennaio, va tuttavia raccordato con una serie di disposizioni, tra cui quelle sull'accertamento con adesione. Ma procediamo con ordine. 

Si ricorda in proposito che il nuovo articolo 6-bis dello Statuto, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria sono preceduti, a pena di anullabilità, da contraddittorio informato ed effettivo.

La stessa disposizione, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni da individuarsi con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Si tratta in sostanza di atti che non richiedono valutazioni di merito per cui un confronto preventivo con il contribuente non sarebbe comunque in grado di incidere sull'esito finale del procedimento. Esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione. 

Nell'ambito di queste eccezioni, il Dm Mef del 24 aprile 2024 ha finalmente fornito un elenco tassativo di 14 tipologie di avvisi, recuperi e accertamenti sottratti all'obbligo di contraddittorio preventivo.

In ogni caso, come ricordato dallo stesso decreto, per tali atti esclusi restano ferme le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

 

IL DM DEL 24 APRILE 2024, ECCO LE ECCEZIONI

Venendo ora alle eccezioni, l'obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, atti la cui precisa individuazione è stata demandata ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. 

La ratio dell'esclusione è da individuare verosimilmente nel fatto che nelle casistiche in questione un eventuale confronto tra fisco-contribuente non sarebbe in grado di apportare alcunché alla pretesa impositiva. 

Con il (tanto atteso) Dm del 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile scorso, sono stati elencati all'interno di ogni macrocategoria sopra indicata gli atti esclusi da contraddittorio, arrivando a definire ed individuare ben 14 tipologie di atti esenti. 

Più nel dettaglio.

Gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

Si tratta degli atti relativi a violazioni emerse esclusivamente dall'incrocio di informazioni contenuti nelle banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione (articolo 2 del Dm 24 aprile 2024). Tra questi:

a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti previsti dagli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del Dpr 6020/1973, e gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero delle somme ad essa affidate;

b) gli accertamenti parziali, effettuati ai fini Iva e imposte dirette, e gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti ai sensi dell'articolo 38-bis del Dpr 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;

c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'articolo 29 del Dl 78/2010 nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche, addizionale erariale tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli indicati all'articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge 145/2018;

e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;

f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;

h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta in base alle dichiarazioni, ai dati relativi alle contabilità e ai documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati;

i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del Dlgs 504/1995.

 

Gli atti di pronta liquidazione

Sono di pronta liquidazione gli atti dell'Amministrazione Finanziaria emessi a seguito di controllo effettuati sui dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e in possesso dell'Agenzia (articolo 3 del Dm 24 aprile 2024). 

In particolare, sono esclusi dall'obbligo dell'articolo 6-bis:

a) le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 per quanto riguarda le imposte dirette;

b) le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del Dpr 633/1972 ai fini Iva;

c) gli avvisi di liquidazione d’imposta, nonché di irrogazione sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni dei seguenti tributi: imposte di registro e ipo-catastali, di successione e donazione, dell’imposta sui premi delle assicurazioni (legge 1216/1961), dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di bollo e dei tributi speciali presenti nella tabella A, allegata al Dl 533/1954;

d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all’articolo 248 del Dpr 115/2002.

 

Gli atti di controllo formale delle dichiarazioni

Si considerano di controllo formale delle dichiarazioni gli atti emessi a seguito di un riscontro formale delle informazioni dichiarate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza di tali dati (articolo 4 del Dm 24 aprile 2024).

Conseguentemente sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo le comunicazioni degli esiti derivanti dal controllo effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

 

LE CRITICITÀ E LE PRECISAZIONI

In attesa dell’emanazione del suddetto decreto sono sorte non poche criticità dovute al fatto che l’articolo 6-bis, entrato in vigore già lo scorso 18 gennaio, va raccordato con una serie di disposizioni, tra cui quelle sull’accertamento con adesione contenute nel Dlgs 218/1997, come riformato dal Dlgs 13/2024, le quali risultano però applicabili agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Tale discrasia temporale ha di fatto ingenerato delle difficoltà circa la decorrenza temporale di applicazione del nuovo articolo 6-bis.

Per tale ragione, è intervenuto l’articolo 7 del Dl 39/2024 (in attesa della conversione in legge: il Ddl 1092, con la fiducia del Senato è ora in passaggio all’esame della Camera), anticipato da un atto di indirizzo del Mef pubblicato il 29 febbraio 2024 (a quanto pare non ritenuto sufficiente), che ha escluso espressamente l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6-bis della legge 212/2000 per tutti gli atti emessi entro il 30 aprile 2024, stabilendo, allo stesso tempo, che fino a questa data si applica la disciplina previgente.

Tuttavia, l’articolo 7 del Dl 39/2024 non ha né formalmente né sostanzialmente una funzione interpretativa dell’articolo 6-bis e, peraltro, sorgono dei dubbi sul fatto che l’efficacia retroattiva di detta norma si concili a tutti gli effetti con lo spirito della riforma dello Statuto che ha sugellato il principio del contradittorio quale suo principio cardine.

Va inoltre evidenziato che il decreto in questione non contiene alcuna indicazione specifica per i tributi locali, restando difatti incentrato solo su quelli erariali.

Per chiudere il cerchio delle ultime novità riguardanti l’articolo 6-bis, va segnalato che il 16 maggio scorso il Senato ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il Ddl di conversione in legge del Dl 39. Tra gli emendamenti approvati spicca quello per cui, attraverso la tecnica dell’interpretazione autentica, vengono effettuate delle precisazioni sull’ambito di applicazione del contraddittorio.

In particolare, come risulta dal tenore letterale dell’emendamento presentato, l’articolo 6-bis, comma 1, si interpreta nel senso che la disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

L’articolo 6-bis, comma 2, invece, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio (come individuati dal decreto Mef del 24 aprile 2024) rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso.

Studio Santacroce & Partners


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