Dal 1° gennaio 2026 diverrà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda le cripto attività e per i ruling fiscali conclusi con privati relativi ad operazioni di rilevante entità ovvero ruling che fissano per il destinatario la sua residenza fiscale.
Queste sono due degli effetti che scaturiranno dal recepimento in Italia, in base alla legge di delegazione europea 2024, della direttiva 2023/2226. Questa direttiva, meglio conosciuta come DAC8, costituisce un ulteriore passo per combattere i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che sono realizzati per mancanza di trasparenza informativa transnazionale.
CRIPTO ATTIVITÀ
Gli Stati membri hanno adottato nei propri ordinamenti molteplici normative in materia di cripto attività, ma la natura e l'utilizzo transnazionale dei particolari strumenti finanziari rende spesso difficile l'identificazione, il controllo e la loro conseguente tassazione. È proprio questo che la predetta direttiva, integrando la direttiva 2011/16/UE, si propone attraverso l'introduzione dell'obbligo di scambio automatico e periodico di informazioni e la creazione, a partire dal 31 dicembre 2026, di un registro centrale di queste comunicazioni, di fornire agli Stati membri degli strumenti efficaci per combattere, nello specifico settore, pericolosi fenomeni di frode, di elusione ovvero di non tassazione dei proventi ottenuti dalla cessione o dalla detenzione di cripto attività.
Questa iniziativa europea, si inserisce in un più ampio quadro di comunicazione internazionale espressamente previsto in materia di cripto attività dall'OCSE nel documento "Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto attività e modifiche allo standard comune di informazioni) approvato il 26 agosto 2022.
La direttiva impone un obbligo di comunicazione da parte dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) con la previsione, rilasciata ai singoli Stati membri, di introduzione di specifiche sanzioni che determinino maggiormente la cogenza dell'obbligo che, allo stato attuale, è sentito dagli Stati membri come primario, anche se a livello OCSE non ha trovato ancora una sua effettiva declinazione operativa.
RULING E PERSONE FISICHE
Altro obiettivo della direttiva è quello di estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri ad operazioni poste in essere da persone fisiche "facoltose".
In particolare, viene previsto dal 1° gennaio 2026 uno specifico obbligo di scambio automatico di informazione per quei ruling transfrontalieri che:
- hanno ad oggetto un'operazione o una serie di operazioni che superino l'importo di 1.500.000 € (o importo equivalente in altra valuta);
- il ruling preventivo trasfrontaliero determini se una persona è o meno residente ai fini fiscali nello Stato membro che emette ruling.
Un particolare punto di attenzione è rivolto ai redditi derivanti dai dividendi su conti non di custodia. La Direttiva, infatti, evidenzia che questi redditi spesso sfuggono dalle comunicazioni attualmente obbligatorie.
NIF
Ulteriore profilo da segnalare riguarda anche il calendario previsto dalla direttiva per rendere obbligatorio, per tutti gli scambi di informazione tra Stati membri la comunicazione del NIF (numero identificativo fiscale). Numero che in modo univoco identifica persone fisiche ed entità. In particolare, tale obbligo si estende tra il 2028 e il 2030 a tutte le comunicazioni di natura fiscale consentendo così un'identificazione precisa del soggetto coinvolto nella singola operazione ovvero destinatario di un particolare reddito.
Per tornare alla sezione articoli