Dogane, il Trust and check trader aggiorna l'operatore economico autorizzato

Dogane, il Trust and check trader aggiorna l'operatore economico autorizzato

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Di Santacroce Benedetto

Omogeneità delle procedure e uniformità di trattamento: la circolare 9/D/2024 dell'agenzia delle Dogane e Monopoli dello scorso 5 aprile presenta agli operatori e agli uffici una descrizione organica dei procedimenti e delle modalità per attribuzione e gestione dell'autorizzazione Aeo. 

Il codice unionale sia nella sua versione vigente (regolamento 952/2013) che in quella in via di definizione prevede la possibilità per gli operatori economici stabiliti sul territorio dell'Ue che, svolgendo attività doganali, rispettano particolari requisiti soggettivi (non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale) e che, sul piano operativo forniscono alle autorità doganali particolari garanzie di controllo dei flussi internazionali di merci, ovvero dei relativi adempimenti doganali ovvero di capacità economico-finanziarie per assolvere in modo corretto e tempestivo tutti gli adempimenti connessi alle operazioni di sdoganamento delle merci, di ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

Tale autorizzazione consente di ottenere specifici benefici sia in termini di minori oneri amministrativi che in termini di velocità per lo svincolo delle merci in import ed export. Tali vantaggi hanno lo scopo di rendere più sicure e rapide le operazioni di sdoganamento.

La filosofia sposata dal Cdu di creare un vero e proprio partenariato tra imprese e autorità doganali si arricchisce, con il nuovo Codice, che dovrebbe essere approvato entro fine 2024 di una nuova figura costituita dal Trust and check trader (operatore di fiducia e certificato, Tct) che basandosi su una maggiore trasparenza verso le autorità doganali dei processi di approviggionamento potrà di fatto realizzare operazioni di importazione ed esportazione senza l'intervento attivo delle dogane. 

L'importanza per le imprese di intraprendere un percorso virtuoso per divenire Aeo ( o meglio Tct) è costituito, oltre all'accesso ad una serie di procedure semplificate all'interno dell'Unione europea, anche dal mutuo riconoscimento del particolare "status" da parte di Paesi terzi (Cina, Giappone, Moldavia, Svizzera, Norvegia, Usa e Regno Unito). Proprio all'inizio del 2024 gli Usa hanno riconosciuto che la qualifica Aeo security permette di assolvere in automatico i requisiti previsti dall'analoga procedura di sicurezza americana del Ctpat (Customs - trade Partnership Against Terrorism).

 

LE NUOVE ISTRUZIONI

L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, allo scopo di assicurare una uniformità procedurale e una conseguente omogeneità di trattamento, con la circolare 9/D/2024 dello scorso 5 aprile, fornisce agli operatori e agli uffici una descrizione organica delle procedure e delle modalità di attribuzione e la gestione dell'autorizzazione Aeo. 

L'intervento, che supera la precedente circolare 36/D/2007 ha il pregio, tra l'altro, di affrontare, in modo specifico il tema spinoso dei requisiti soggettivi.

In particolare, come si ricorda per l'ottenimento e il mantenimento della autorizzazione di Aeo l'operatore deve non aver commesso nel corso degli ultimi tre anni violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale.

L'espressione aveva dato luogo a molte interpretazioni e l'Adm ha sentito la necessità di fornisce specifici chiarimenti. 

 

I REQUISITI DI ACCESSO

Le disposizioni previste dall'articolo 38 all'articolo 41 del Cdu stabiliscono le regole i requisiti che devono rispettare gli operatori per poter ottenere l'autorizzazione Aeo.

Un punto particolarmente discusso è legato al significato e alla portata dell'articolo 39 lett. a) del Cdu che prevede il rispetto del requisito della conformità alla normativa doganale e fiscale, con l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente.

A supporto dell'interpretazione del predetto requisito interviene l'articolo 24 del regolamento 2447/2015 (Re). Tale disposizione prevede che il requisito è considerato soddisfatto se: "non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:

i) il richiedente;
ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente;
iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gezione.

Proprio su questo punto la circolare 9/D/2024 interviene e ridefinisce con maggiore chiarezza l'ambito applicativo delle violazioni che inibiscono l'accesso alla procedura e il significato del termine "violazioni gravi o ripetute".

In primo luogo, sono considerate del tutto ininfluenti le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata. 

Inoltre, in allegato alla circolare viene riportato un elenco di reati che sono considerati gravi. A questo proposito, bisogna sottolineare che lo stesso elenco può essere derogato in base all'analisi delle singole fattispecie. In particolare, la circolare sottolinea che se gli uffici periferici dovessero ritenere non grave un reato incluso nella lista, potranno attivare un confronto per ottenere una condivisione da parte dell'ufficio Aeo.

Un altro profilo considerato dalla circolare sono i casi in cuii una sentenza di condanna non è ostativa alla concessione o al mantenimento dello status. Questa situazione ricorre con certezza: in caso di riabilitazione, amnistia propria, prescrizione del reato, oblazione, patteggiamento, abolitio criminis e morte del reo.

Un ulteriore spunto di riflessione è relativo al disposto dell'articolo 28 del regolamento 2446/2015 (Rd) che preveded che in caso di pendenza di un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39 lett. a) del Cdu il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

Questa disposizione, che vuole impedire all'Adm di dare un diniego all'istanza dell'operatore in assenza di una decisione finale del procedimento penale, dovrebbe essere intesa a favore dell'operatore già Aeo che, a seguito di verifica viene sottoposto a procedimento penale. Infatti, per le medisime ragioni con cui si sospende il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, bisognerebbe non far decadere l'operatore dalla qualifica di Aeo ovvero sospenderlo dagli effetti positivi di tale qualifica.

 

LA PROCEDURA

L’operatore economico che vuole ottenere l’autorizzazione deve presentare all’ufficio doganale competente in base al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali un’istanza tramite il portale doganale dell’Unione europea Gtp (Generic trader tortal).

Con l’istanza deve essere presentato anche un questionario di autovalutazione, questionario che consente all’impresa di valutare il proprio livello di conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla specifica normativa. Il questionario e la modulistica dell’istanza sono scaricabili dal sito dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’intera procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine può essere prorogato di 60 giorni.

La domanda, dopo una istruttoria dell’ufficio competente per territorio di durata di 30 giorni di calendario, se completa viene trasmessa all’ufficio Aeo centrale per la sua formale accettazione.

Dopo l’accettazione, l’ufficio competente per territorio dà avvio alla fase di audit, anche presso l’impresa, per verificare la conformità del richiedente rispetto alle condizioni richieste dall’articolo 39 del Cdu.

La fase di audit deve concludersi in 80 giorni. Tale termine può essere prorogato di un tempo non superiore a 30 giorni per consentire all’operatore di realizzare eventuali adeguamenti (ovviamente se gli adeguamenti richiedono un tempo diverso dai predetti 30 giorni lo stesso deve essere determinato dall’ufficio in modo ragionevole).

Al termine dell’audit l’ufficio rilascia all’operatore un documento denominato “referto alla parte” che contiene le valutazioni dell’audit e le eventuali misure correttive e invia tutte le sue valutazioni alla Direzione territoriale. La direzione territoriale effettua un esame degli atti che gli sono stati trasmessi li valida e li invia all’ufficio Aeo centrale.

L'ufficio Aeo centrale esegue una sua valutazione; può richiedere ulteriori attività istruttorie e precede alla decisione finale. Se l'esito è positivo avviene il rilascio dell'autorizzazione con comunicazione agli altri Stati membri e all'operatore tramite il sistema Eos (Economic operator system).

 

I BENEFICI

L’ottenimento dell’autorizzazione Aeo fa conseguire all’operatore molteplici benefici diretti e indiretti.

Tra i primi annoveriamo: l’accesso agevolato alle semplificazioni doganali e ai regimi speciali; minori controlli fisici e documentali; in caso di controlli notifica preventiva, priorità di esecuzione e possibilità di chiedere un luogo specifico di controllo; riconoscimento reciproco con Paesi terzi.

Tra i secondi annoveriamo: il riconoscimento come partner sicuro, migliori relazioni con le autorità doganali e le altre autorità pubbliche; tempistiche ridotte nelle spedizioni; maggiore sicurezza della catena di approvvigionamento.

Certamente tali vantaggi con l’arrivo del nuovo codice e ancor prima con la partenza tra il 2024 e il 2025 dello sdoganamento centralizzato non possono far altro che aumentare dando ancora maggiore interesse all’istituto.

Studio Santacroce & Partners


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