Resta indetraibile l'Iva dell'Ati che emette fattura per i servizi delle imprese

Resta indetraibile l'Iva dell'Ati che emette fattura per i servizi delle imprese

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Resta indetraibile l'Iva in capo a un'associazione temporanea di imprese che erroneamente emette fattura per i servizi forniti dalle imprese che la costituiscono.

Con la risposta al question time n.5-02427, l'Ufficio legislativo del Mef conferma l'indirizzo dell'agenzia delle Entrate espresso con il principio di diritto 17/2018. 

Il tema è quello di definire correttamente i flussi di fatturazione nell'ambito degli appalti pubblici. La fattispecie è tipica. Per l'esecuzione di un appalto pubblico, viene costituita un'Ati/Rti. Secondo le Entrate, i rapporti tra imprese appaltatrici e Ati vanno ricondotti nel mandato collettivo speciale con rappresentanza (articolo 48, comma 16, del Dlgs 50/2016), con la conseguenza che, sul piano fiscale, le imprese devono emettere direttamente fattura nei confronti della stazione appaltante, ciascuna in riferimento ai lavori di competenza eseguiti. 

È errata, invece, la prassi comune di accentrare gli obblighi di fatturazione in capo all'Ati, la quale, quindi, detrae illegittimamente l'imposta qualora riceve la fattura dall'imprese appaltatrice.

La risposta diffusa ieri dal Mef chiarisce, inoltre, che non è possibile in questi casi fare salva la detrazione dell'Iva impropriamente rivalsata all'Ati, ma comunque assolta dal prestatore. Non opererebbe, infatti, il meccanismo previsto dall'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997 - sanzione fissa fermo restando la detrazione operata - in quanto valido per le sole ipotesi in cui, sulla base di un'errata fatturazione con Iva in eccesso, l'imposta è stata indebitamente detratta per un importo superiore rispetto a quello effettivo. In tali circostanze, il diritto alla detrazione troverebbe riconoscimento nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione poste in essere e non nel suo intero ammontare fatturato. Del resto, che questa sia la corretta -ma non condivisibile - lettura della norma trova conferma nel nuovo decreto sanzioni, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 maggio. Insomma, sembrerebbe che la natura procedurale della norma di cui all'articolo 6, comma 6 - cioè "cristallizzare" le posizioni di credito/debito nei confronti dell'Erario, al di fuori delle ipotesi di frode e quando non vi è danno, evitando passaggi interminabili per il recupero dell'imposta - sia definitivamente accantonata, a discapito delle esigenze di economicità procedurale e del principio di effettività dell'Iva.

In ogni caso, nel ripristinare gli effetti delle corrette modalità di fatturazione, i verificatori dovranno garantire complessivamente la neutralità dell'Iva. Il che si traduce nell'inutile pratica di restituire ad un soggetto diverso lo stesso importo dell'imposta recuperata.

Studio Santacroce & Partners


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