Fuori campo Iva i servizi erogati nell’ambito dei progetti del Pnrr

Fuori campo Iva i servizi erogati nell’ambito dei progetti del Pnrr

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Contributi erogati sottoforma di servizi nell’ambito di un’attività del Pnrr fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

L’agenzia delle entrate, con la risposta 131/2024, fornisce un’interpretazione di sicuro interesse per tutti coloro che, nell’ambito dei Pnrr o in generale delle diverse attività oggetto di finanziamento, sono beneficiari o soggetti attuatori dei diversi progetti.

In particolare, nel caso oggetto di analisi il rapporto è fra un ente pubblico, titolare del progetto, i soggetti attuatori che erogano i servizi oggetto del progetto stesso e i soggetti beneficiari. Ebbene, a fronte del servizio erogato dal soggetto attuatore è prevista l’emissione di una fattura ovvero di un documento contabile equipollente nei confronti del beneficiario per l’intero valore del servizio erogato. Successivamente, il soggetto attuatore dovrà rendicontare le attività e i costi sostenuti per l’erogazione del servizio, per ricevere dall’ente pubblico le risorse a copertura dei costi sostenuti. Più in dettaglio, tali somme sono definite dal decreto che prevede questa attività, come “aiuti di Stato” di cui sono beneficiari i soggetti cui verranno erogati i diversi servizi.

Al fine di qualificare correttamente i profili fiscali ai fini Iva di questi trasferimenti, l’agenzia delle Entrate richiama quanto già chiarito in diversi documenti di prassi, ovvero che un contributo (rectius una somma di denaro) assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva si configura ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non sia obbligato a fare alcuna controprestazione. Così, in linea generale, i contributi a fondo perduto non sono soggetti ad imposta. Peraltro, la presenza del soggetto attuatore non modifica la natura dei contributi in quanto lo stesso agisce quale mero tramite tra l’ente pubblico e le beneficiarie effettive dei servizi.

L’Agenzia fa un distinguo e chiarisce che nell’ipotesi in cui il contributo pubblico copra integralmente il costo del servizio, l’operazione è totalmente fuori campo Iva, mentre qualora il contributo copra solo una parte del servizio e la restante parte resta a carico del beneficiario, il soggetto attuatore dovrà ordinariamente applicare l’Iva sul differenziale versato dal beneficiario stesso.

Certamente la risposta è di sicuro interesse, ma la valutazione dell’amministrazione finanziaria andrebbe riletta alla luce della Direttiva unionale e delle pronunce della Corte di giustizia Ue in tema di sovvenzioni pubbliche collegate al prezzo.

Studio Santacroce & Partners


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