Accesso alla rateazione anche per le sanzioni

Accesso alla rateazione anche per le sanzioni

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Con la riforma delle sanzioni, si estende, finalmente, anche alla definizione agevolata delle sanzioni la facoltà della rateazione.

La novità introdotta con il decreto Sanzioni e riguardante il Dlgs 472/1997 è individuata dall’aggiunta, nel comma 3 dell’articolo 16, di un periodo che introduce la possibilità di rateizzare anche il pagamento delle sanzioni irrogate senza accertamento di maggiore imposta.

Qui è previsto un piano, al massimo, di otto rate trimestrali per importi fino a 50mila euro, massimo elevabile a 16 rate trimestrali per importi superiori.

Si tratta di un’aggiunta importante che ha l’obiettivo di estendere la possibilità di usufruire della modalità di pagamento in forma rateale anche ai casi di definizione agevolata, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, come l'accertamento con adesione o l'acquiescenza all'atto impositivo.

Si ricorda che, in base agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97, il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento o l’atto di contestazione separata delle sanzioni, può definire le sanzioni stesse al terzo di quanto irrogato all’interno dell’atto. Peraltro, quando il contribuente riceve l’avviso di accertamento con contestuale atto di contestazione delle sanzioni, può decidere di definire le sanzioni ridotte al terzo e continuare nel processo per l’imposta.

Fino a oggi la definizione delle sole sanzioni comportava l’obbligo, da parte del contribuente, di dover versare in un’unica soluzione le sanzioni ridotte a un terzo, non potendo usufruire di un piano di rateizzazione. Era un’evidente anomalia rispetto agli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dall’ordinamento tributario.

La possibilità di procedere con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e rateizzato non è stata invece prevista con riguardo all’articolo 17 del Dlgs 472/1997.

La ratio di questa omissione è ravvisabile nel fatto che, ove fosse ammessa la rateizzazione delle sanzioni dovute in misura ridotta, è possibile che il pagamento rateizzato sarebbe interrotto, se nel frattempo sopraggiungesse una pronuncia positiva del contribuente da parte del giudice sull’imposta. Sanzioni che, invece, resterebbero dovute anche in caso di esito positivo del giudizio.

La norma contempla, infatti, un vantaggio in termini sanzionatori sul presupposto che le sanzioni restano dovute nonostante l’esito del giudizio in merito all’imposta.

Studio Santacroce & Partners


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