La recidiva, dopo l’approvazione del decreto Sanzioni, diventa applicabile solo quando le violazioni pregresse di analoga natura sono state definitivamente accertate. In questo modo, si risolve uno dei problemi che assilla l’applicazione dell’istituto nella legislazione vigente.
Cosa cambia
Con il decreto Sanzioni viene modificato l’articolo 7, comma 3 del Dlgs 472/1997 intervenendo sulla disciplina della recidiva e prevedendo che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole.
Occorre ricordare che la recidiva punisce con più rigore chi si ostina a commettere consecutivamente violazioni della stessa indole. Dove per «medesima indole » si intendono le violazioni delle stesse disposizioni e di quelle disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono, per i motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
Si tratta di un intervento rilevante che va salutato con favore e che recepisce gli orientamenti formati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
L'orientamento pregresso
Va evidenziato, infatti, che sulla base della precedente disciplina gli Uffici erano soliti applicare per la recidiva gli aumenti previsti dal comma 3 dell’articolo 7 (sanzioni aumentate fino alla metà) anche in ipotesi di violazioni commesse nei tre anni precedenti, senza che le stesse fossero state rese definitive da una sentenza passata in giudicato o dalla decorrenza dei termini per impugnare l’atto. Sempre che la violazione non fosse stata definita attraverso il ravvedimento operoso, la definizione a un terzo delle sanzioni, l’accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione.
Pertanto, poteva capitare di vedere applicato l’aumento della sanzione, per recidiva, per il 2017 poiché si era in presenza di violazioni della stessa indole commesse nei tre anni precedenti (2014-2015-2016) anche se gli atti erano stati impugnati e non c’era ancora stata una sentenza definitiva.
Criticità e dubbi
L'applicazione della norma, in questo modo, aveva però sollevato vari dubbi. Vi erano state anche alcune sentenze di legittimità (si veda Cassazione, 11831/2020) che avevano stigmatizzato questa ricostruzione affermando invece che la recidiva si fonda sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo dopo sentenza passata in giudicato o in mancanza di impugnazione.
Uno degli aspetti più critici era il rapporto tra recidiva e cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs 472/1997) che, seguendo l’applicazione degli Uffici, diventavano incompatibili.
Sul punto la Corte aveva correttamente rilevato che, se la recidiva non necessitasse di una precedente irrogazione definitiva di sanzioni, non sarebbe mai applicabile unitamente alla continuazione la quale, viceversa, è interrotta dalla punizione delle violazioni pregresse.
Se, pertanto, si individuasse il fondamento della recidiva nella reiterazione di una violazione, contestata ma non definitivamente accertata, la compatibilità tra i due istituti non potrebbe essere ritenuta.
L’incompatibilità tra i due istituti sarebbe determinata dalle loro diverse strutture logiche.
L’unicità delle violazioni della stessa indole si contrappone, in via di principio, alla pluralità di violazioni che fungono da presupposto della recidiva.
Se invece si afferma, come ritiene la giurisprudenza di legittimità, che la recidiva si fonda sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo, la preclusione costituita dall’inserimento nella vicenda della continuazione viene meno. Il contribuente può aver commesso più violazioni della stessa indole ed è in tal caso possibile tener conto contemporaneamente delle valutazioni operate dal legislatore corrispondenti a continuazione e recidiva.
Per venire incontro alle criticità sollevate anche dalla giurisprudenza di merito, il legislatore è intervenuto sul testo del comma 3 stabilendo la necessità, per applicare la recidiva, di una violazione definitivamente accertata.
Infine, con il nuovo comma 3 dell’articolo 7 viene anche incrementato l’aumento della sanzione in presenza di recidiva che passa dalla metà al doppio.
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