Regolarizzazione entro 90 giorni

Regolarizzazione entro 90 giorni

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Riduzione da quattro mesi a 90 giorni della tempistica concessa al cessionario/ committente per comunicare l’omessa o l’irregolare fatturazione ed evitare di incorrere nella sanzione del 70% dell’imposta (con un minimo di 250 euro).

È la seconda importante novità introdotta dal decreto Sanzioni in riferimento alle violazioni relative alla documentazione (articolo 6, Dlgs 471/97). Trattasi delle ipotesi in cui, pur essendo stata effettuata un’operazione rilevante ai fini Iva, il cessionario/committente non riceve la fattura o riceve una fattura errata (articolo 6, comma 8).

 

In caso di omissione

La nuova norma riduce i tempi entro i quali il cessionario/committente può regolarizzare l’operazione senza incorrere in sanzioni, passando dai precedenti quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione (più un mese per regolarizzare) ai 90 giorni (nella proposta normativa solo un mese), a quello in cui la fattura doveva essere emessa.

 

Errata fatturazione

Il termine per regolarizzare non è più vincolato alla registrazione della fattura d’acquisto, ma alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa («entro novanta giorni… da quando è stata emessa la fattura irregolare»).

Sempre in riferimento all’ipotesi di errata fatturazione, la nuova versione del comma 8 chiarisce che è escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura (o di altro documento), riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’Iva derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile – in quanto ciò richiederebbe agli operatori uno sforzo oltre l’ordinaria diligenza.

Recependo l’orientamento della giurisprudenza nazionale, nella relazione illustrativa di accompagnamento della modifica normativa, il Legislatore delinea il perimetro della verifica a cui è tenuto il cessionario/committente in riferimento alla fattura ricevuta. Questi, infatti, oltre a dover controllare che il cedente/prestatore abbia emesso la fattura nei termini, deve verificarne solo la regolarità formale, ovvero la sussistenza dei requisiti essenziali individuati all’articolo 21, Dpr 633/1972 (tra cui i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile eccetera).

Studio Santacroce & Partners


Per tornare alla sezione articoli

}