Il decreto Sanzioni interviene anche nella rimodulazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione commessa nella realizzazione delle operazioni con soggetti esteri. In particolare, con riferimento alle operazioni di esportazione, si passa da una sanzione proporzionale variabile con una forbice tra un minimo di 50% e un massimo di 100% a una proporzionale fissa, pari al 50%, per le esportazioni.
La novità riguarda la previsione secondo cui la medesima sanzione viene applicata anche alle operazioni di cessione intraunionale, realizzate in base all’articolo 41 del Dl 331/1993.
Secondo la nuova normativa, si renderebbe applicabile la medesima sanzione anche alle cessioni intracomunitarie non imponibili, se i beni non pervengano nell’altro Stato entro 90 giorni dalla consegna, fermo restando che la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.
In sostanza, il Legislatore delegato, a partire dalla comune non imponibilità, estende per analogia la sanzione e il termine di fuoriuscita del bene dal territorio unionale alle cessioni intra Ue.
La scelta non sembra in linea con la normativa di riferimento, perché l'espresso riferimento ai 90 giorni è contenuto solo nell’articolo 8, Dpr 633/1972 (e non nell’articolo 41, Dl 331/1993).
Allo stesso tempo, si evidenzia che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea , nella causa C-84/09, ha chiarito che la qualificazione di un’operazione, quale cessione o acquisto intracomunitario, non può dipendere dall’osservanza di un termine preciso entro il quale dovrebbe avere inizio o concludersi il trasporto del bene ceduto o acquisito. Occorre, invece, solo stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene di cui trattasi e il trasporto dello stesso, nonché una continuità nello svolgimento dell’operazione.
Il Legislatore, con la modifica normativa, sembrerebbe aver individuato in 90 giorni detto nesso temporale.
Inoltre, chiunque effettua operazioni senza addebito d’Iva, in mancanza della dichiarazione di intento, sconterà una sanzione non più dal 100 al 200% del tributo, ma in misura fissa pari al 70%. La stessa modifica interessa chi indica quantità o qualità o corrispettivi diversi da quelli reali nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all’esportazione.
Nessun intervento si segnala sugli altri aspetti delle disposizioni, come modalità di regolarizzazione, soggetti che rispondono delle violazioni e importo su cui applicare la percentuale.
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