Sulle dichiarazioni meno sanzioni e misure per favorire la compliance

Sulle dichiarazioni meno sanzioni e misure per favorire la compliance

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Di Ficola Simona

Dal 1° settembre non si applica il favor rei. Le sanzioni relative alle dichiarazioni Iva cambiano pelle con una loro riduzione generale e con l'introduzione di uno specifico meccanismo che, stimolando la compliance spontanea, riduce la pena applicabile in caso di omessa presentazione o infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente, anche dopo 90 giorni dalla scadenza, corregge la violazione prima che siano iniziate le attività di accertamento.

 

Le percentuali

Andando nel dettaglio, la sanzione applicabile in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale viene fissata al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro. Sono, poi, ridotte al 45% e al 25%, rispettivamente:

  • la sanzione applicabile ai soggetti che fruiscono dei regimi speciali per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione, nonché per i servizi resi nell’e-commerce, se presentano la dichiarazione entro tre anni dalla  data in cui essa avrebbe dovuto essere presentata;
  • la sanzione applicabile ai medesimi soggetti qualora presentino la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

È prevista, inoltre, l'applicazione di una sanzionebase e non più una forbice cui far riferimento, anche in caso di presentazione di dichiarazione infedele. Infatti, in luogo dell’attuale sanzione che va dal 90 al 180% dell’imposta, la nuova sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione infedele sarà pari al 70%, con un minimo di 150 euro; la stessa che potrà essere irrogata in caso di errata o omessa fatturazione.

 

Correzione spontanea

Una novità interessante è quella prevista dai nuovi commi 1-bis e 4.1 che verranno introdotti nell’articolo 5 del Dlgs 471/1997. Questi premiano, di fatto, il comportamento attivo del contribuente, nella logica di favorire la compliance e la correzione spontanea delle violazioni commesse, con il ricorso al ravvedimento operoso e la contestuale applicazione di sanzioni più basse rispetto alle attuali e rispetto a quelle che si renderanno applicabili a seguito dei controlli dell’amministrazione.

È prevista, infatti, l’applicazione di una sanzione, aumentata del triplo o del doppio a seconda che la violazione sia l’omessa presentazione della dichiarazione o la presentazione di una dichiarazione Iva infedele, parametrata, però, alla sanzione prevista per l’omesso versamento. Sanzione anch’essa oggetto di riduzione perché, in luogo dell’attuale 30% dell’imposta non versata, è stata rideterminata in misura pari al 25% dell’imposta non versata.

La formulazione dei nuovi commi prevede che, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini per l’accertamento – e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo –, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata come sopra indicato.

Inoltre, in caso di Iva richiesta a rimborso, in assenza dei presupposti individuati dall’articolo 30 del decreto Iva, la sanzione parametrata all’importo del credito rimborsato scende dal 30 al 25%.

 

Dal 1° settembre

Si badi che, per espressa previsione normativa, le disposizioni sopra indicate si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 ed è previsto, altresì, che non opera il favor rei; ciò significa che le sanzioni così determinate si applicano unicamente alle violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Pertanto, in sede di ravvedimento per le violazioni pregresse, occorrerà far riferimento alle sanzioni a oggi previste dalla norma.

Le modifiche garantiscono, dunque, la gradualità delle sanzioni rispetto alle diverse condotte tenute e alla diversa gravità delle violazioni commesse, incentivando la correzione spontanea delle violazioni da parte dei contribuenti e favorendo così l’emersione, sebbene tardiva, di imponibili non dichiarati. È previsto, infatti, che la sanzione proporzionale più grave si applica alle ipotesi di omissione o infedeltà constatata in sede di accertamento.

Studio Santacroce & Partners


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