La rappresentanza "diretta" in dogana non più riservata agli spedizionieri doganali, ma estesa, con autorizzazione delle autorità di controllo, a tutti coloro che sono in possesso, in linea con le regole unionali, di specifici requisiti soggettivi. Mentre il conferimento dei relativi poteri sono sempre affidati al rappresentante con apposito mandato da presentare, su richiesta alle autorità doganali.
Questi sono alcuni degli effetti che derivano dallo schema di decreto delegato di riforma della specifica materia, che dopo essere stato approvato dal consiglio dei ministri del 26 marzo, finalmente è approdato in Parlamento per ottenere i pareri che potrebbero consentire alla riforma di essere definitivamente licenziata prima dell'estate.
Il tema della rappresentanza, che nella maggior parte dei casi viene utilizzata dagli importatori e/o esportatori per l'espletamento di procedure e adempimenti relativi alla dichiarazione doganale, è stato già oggetto nei giorni scorsi di un vivace confronto tra associazioni di categoria e autorità, allo scopo di essere modificata prima del passaggio parlamentare. In effetti, il testo trasmesso al parlamento non accoglie alcuna delle istanze rappresentate nelle diverse sedi, ma si limita ad alcuni aggiustamenti di natura prevalentemente formale. Quindi, il passaggio parlamentare dovrà essere correttamente utilizzato per ridefinire alcune regole, non solo in materia di rappresentanza, ma anche in relazione al nuovo assetto sanzionatorio, sia esso amministrativo sia penale, nonché in tema di "diritti di confine", ovvero di confisca e in materia di controlli in linea.
Il testo che, come si ricorda, abolisce il Tuld (Dpr 43/73) e lo sostituisce con disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, con revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e consumo, si propone, in primo luogo, di fissare e di razionalizzare l'insieme delle previsioni normative che la regolamentazione della Ue lascia agli Stati membri. In secondo luogo, aspettando un intervento successivo del legislatore, si propone di allineare i sistemi sanzionatori in ambito di accise a quelli doganali anche qui con uno sforzo di razionalizzazione.
Tornando al tema della rappresentanza il decreto delegato, distinguendo in modo chiaro la rappresentanza diretta, in cui gli effetti della rappresentanza ricadono immediatamente nella sfera del committente del servizio, dalla rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante assume in nome proprio e per conto del rapprensentato gli effetti giuridici connessi alla presentazione della dichiarazione, stabilisce che l'abilitazione per prestare i servizi in rappresentanza diretta è rilasciata dall'agenzia delle Dogane in presenza di determinate condizioni soggettive, quali:
- l'assenza di specifiche condanne penali;
- l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- il rispetto di standard minini di competenza o di qualifiche professionali direttamente collegate allo svolgimento dell'attività di rappresentanza.
Queste caratteristiche si ritengono soddisfatte se il richiedente è iscritto all'abo degli spedizionieri doganali, è autorizzato quale centro di assistenza doganale, è in possesso di certificazione di operatore economico autorizzato (Aeo). Per i soggetti non stabiliti la norma, a differenza del passato, prevede espressamente che la rappresentanza possa essere esercitata solo in forma di rappresentanza indiretta.
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