Rivalsa dell'Iva accertata anche per la quota di imposta non concessa a rimborso. Con la risposta a interpello 141/2024, le Entrate chiariscono il perimetro dell’Iva che può essere oggetto di rivalsa nei confronti della propria controparte in caso di accertamento.
La norma è l’ articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972 che, nell’ottica di tutela della neutralità, prevede la possibilità di esercitare la rivalsa anche in una situazione patologica, ovvero quando l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente, cedente/prestatore, una maggiore imposta non versata.
Nel caso esaminato, ciò che rileva maggiormente è il fatto che, in riferimento all’anno d’imposta accertato (2002), la posizione della società istante è interessata, da un lato, da un diniego di rimborso del credito Iva (successivo all’avviso di accertamento) e, dall’altro, da una cartella di pagamento che recupera la parte residuale del credito non spettante.
Essendo il contribuente in questione una società consortile, il dubbio che si pone è se possa, o meno, agire in rivalsa nei confronti delle consorziate per l’intero ammontare del credito Iva non spettante. Ulteriore peculiarità del caso è che il contribuente ha provveduto al pagamento in via agevolata della maggiore imposta accertata iscritta a ruolo avvalendosi della rottamazione-quater in base alla legge 197/2022.
Riguardo quest’ultimo aspetto non sembrano esserci particolari difficoltà nel considerare assolta l’imposta dovuta a seguito di accertamento, seppure ricorrendo ad un istituto definitorio, quale la rottamazione-quater. Del resto, anche in passato l’Agenzia si è espressa nel senso di equiparare l’adesione a tali istituti deflattivi al pagamento dell’imposta dovuta sulla base dell’avviso di accertamento. Quanto alla possibilità di considerare parte integrante dell’imposta “rivalsata” in base all’articolo 60, comma 7 anche quella la quota del debito Iva, estinta mediante compensazione, ad opera dell’ufficio, con il credito Iva non concesso a rimborso, l’Agenzia fa un passaggio in più richiamando la circolare 35/E/2013. Secondo tale prassi, nel caso in cui l’Iva accertata sia assolta in parte mediante versamento e in parte mediante compensazione con un credito Iva riconosciuto in sede di accertamento, l’ammontare dell’imposta oggetto di rivalsa è l’ammontare complessivamente dovuto, compresa la quota di debito estinta per compensazione.
Di conseguenza, l’importo di Iva che la società consortile può ottenere in rivalsa dalle consorziate non sarà limitato al minore imposta dell’Iva effettivamente versata, ma comprenderà anche la quota di debito estinta per effetto del diniego di rimborso.
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