Sempre più digitalizzata anche la fase di alimentazione dei dati di fatturazione con un più agile riscontro ai fini dei controlli da parte del fisco. Il codice identificativo univoco contrattuale, che le utilities delle telecomunicazioni nonché di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, di fognatura e depurazione possono infatti inserire nelle fatture elettroniche emesse verso i privati consumatori per contratti ante 2005, ma per i quali non si dispone del codice fiscale del titolare dell’utenza, dovrà essere comunicato al fisco, non più attraverso la compilazione e l’invio mediante Pec di una dichiarazione ma con una apposita procedura web. L’utilizzo nel tracciato xml del codice del rapporto contrattuale, al posto del codice fiscale, sarà inoltre subordinato all’esito positivo della elaborazione della comunicazione.
Il provvedimento 278182/2024 delle Entrate introduce un ulteriore elemento di semplificazione nella fase di emissione delle fatture elettroniche nel settore dei servizi di pubblica utilità regolamentati dai decreti ministeriali 366 e 370 del 2000, ed in relazione ai contratti stipulati con consumatori finali prima del 2005 per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscale del destinatario anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’agenzia delle Entrate. Proprio questa difficoltà, o meglio impossibilità di recupero dei dati fiscali del cliente, è stata oggetto di una apposita disposizione normativa, il comma 6-quater, inserito nel corpo dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 con cui si dettano le regole in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Con il Dl 119/2018 è stato infatti introdotta una misura volta a preservare i servizi di pubblica utilità delegando ad un provvedimento delle Entrate (527125 del 28 dicembre 2018), la definizione delle regole tecniche per l’emissione, in questi casi, delle fatture elettroniche. I gestori delle utilities devono infatti comunicare un elenco contenente, per ogni singolo contratto, il proprio numero di partita Iva e un «codice identificativo unico» del rapporto contrattuale in essere con i committenti di cui non si conosce il codice fiscale. La comunicazione, da inviarsi a mezzo Pec, deve essere firmata digitalmente allegando i codici univoci. Successivamente, nella compilazione del tracciato xml, deve essere valorizzato l’elemento dei dati anagrafici del cessionario/committente inserendo nel campo il codice convenzionale «OO» (due volte la lettera O maiuscola) e nel campo il numero di riferimento univoco del contratto che avrà preventivamente comunicato. Il SdI verifica che il valore riportato rientri nella lista dei riferimenti univoci ai contratti comunicati dalla utility.
Il nuovo provvedimento, integrando il precedente, dispone che a partire dalla data che sarà resa nota sul sito delle Entrate, la trasmissione dei codici univoci è effettuata esclusivamente mediante la procedura web «Censimento codici contratto per società di utilities» disponibile nella sezione «Fatturazione elettronica e Conservazione», dell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi».
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