La circolare 7/D/2024 dello scorso 27 marzo dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato gli operatori economici in merito all'operatività del sistema elettronico transeuropeo (PoUS) per la festione dei documenti T2L e T2LF che sostituisce la vecchia procedura cartacea.
La più recente nota 348006/RU dello scorso 11 giugno fornisce infine ulteriori indicazioni integrative.
Questo intervento che ha un impatto non indifferente per gli operatori del settore incide direttamente:
- sulla tempistica di consultazione della documentazione da parte di tutti gli uffici doganali unionali;
- sulla traccibailità e la trasparenza delle informazioni consultabili elettronicamente;
- sulla riduzione delle possibili frodi avvenute grazie alla vecchia procedura cartacea;
- sul monitoraggio nettamente più efficace della posizione doganale dei beni in relazione alle diverse procedure doganali.
Le nuove regole, obbligatorie per tutti gli operatori economici senza la previsione di alcun periodo transitorio, sono state implementate al fine di assicurare tramite il suddetto sistema lo scambio standardizzato di informazioni tra operatori economici e vari uffici doganali nonché tra le diverse autorità degli stati membri al fine di provare la posizione unionale delle merci che possono essere trasportate all'interno dello spazio del territorio doganale e soggette comunque a una temporanea uscita senza che vi sia un effettivo scalo al di fuori del territorio unionale stesso.
I SOGGETTI ABILITATI ALL'EMISSIONE DEI DOCUMENTI T2L E T2LF
Gli operatori economici che presentano la richiesta per il rilascio dei documenti attestanti la posizione doganale delle merci dovranno ricevere la convalida da parte dell'ufficio doganale competente. Ulteriormente, è possibile presentare tale richiesta anche attraverso i soggetti che emettono le prove di posizione ovvero un soggetto terzo che ritiene soddisfacenti tali prove.
In tale contesto si innesta la figura degli emittenti autorizzati ovvero soggetti che, a norma dell'articolo 128, par. 4, del regolamento delegato possono chiedere la mera registrazione dei documenti in commento e non la richiesta di convalida riservata agli operatori commerciali.
IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO
Per gli operatori economici che devono provare la posizione unionale delle merci alle autorità doganali è necessario accedere all'area riservata presente sul sito https://customs.ec.europa.eu/gtp/ e procedere con la richiesta dei documenti T2L o T2LF.
Attraverso la procedura di autenticazione si accederà al sistema elettronico per mezzo del quale sarà possibile inserire e trasmettere le richieste di convalida o registrazione (a seconda dello status di emittente autorizzato dell'operatore) del modello elettronico previsto dal PoUS - Stp.
La richiesta di registrazione del documento T2L e T2LF presentata dall'emittente autorizzato viene accettata automaticamente qualora il funzionario doganale non effettui i controlli temporalmente indicati dal sistema.
Nel caso in cui invece sia richiesta la convalida del documento presentato sarà onere del funzionario doganale accedere al portale loro dedicato al fine di convalidare la richiesta della prova unionale e determinare il periodo di validità.
Successivamente agli eventuali controlli effettuati in merito alla convalida/registrazione del documento, il sistema PoUS emetterà automaticamente il codice MRN valido per 90 giorni in via predefinita qualora non vi siano richieste da parte del richiedente di un termine di validità più ampio e comunque approvato da parte del funzionario doganale incaricato.
Qualora le merci unionali siano destinate verso territori fiscali speciali dell'Unione europea, dovrà essere utilizzato tracciato B4 (Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali) prevedendo l'inserimento del codice CO mentre per l'attestazione della posizione unionale delle merci si utilizza il T2LF attraverso il sistema unionale PoUS.
L'MRN della dichirazione B4, che tra i documenti a supporto vedrà come allegato il T2LF con codice certificato C620, deve essere indicato nel manifesto al fine di chiusura del movimento. L'MRN del T2LF sarà quindi presentato attraverso le modalità informatiche previste dal PoUS all'atto della reintroduzione delle merci nel territorio fiscale speciale.
Come specificato nella successiva nota prot. 348006/RU dell'11 giugno 2024 qualora siano stati effettuati degli errori tali da richiedere una rettifica e/o annullamento del documento bisognerebbe attendere la scadenza di validità e procedere con una nuova richiesta. Senonché la stessa dogana ha previsto la possibilità di inviare una richiesta di emissione di un nuovo documento T2L/T2LF anticipata da una comunicazione alla Dogana competente, esclusivamente a mezzo pec, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del precedente documento.
Gli operatori in ogni caso, a condizione che il suo rilascio sia verificato attentamente per garantire che siano soddisfatti tutti i criteri necessari, potranno ottenere un documento T2L/T2LF a posteriori ma dovranno essere vagliati dall'autorità doganale senza che sia pregiudicata comunque l'applicazione di eventuali attività di controllo retroattivo o altre procedure di assistenza amministrativa a maggior ragione se dovesse sussistere un sospetto di frode o irregolarità.
Tale possibilità è infatti regolata dall'articolo 199 par 5 del regolamento di esecuzione secondo cui si può procedere alla richiesta di rilascio dei mezzi di prova prima della scadenza del termine fissata in tre anni per la notifica dell'obbligazione doganale.
I CONTROLLI E SISTEMA DI RISCHIO CDC
Un primo controllo formale viene effettuato dal sistema PoUS che, verificandone la coerenza con i dati a sistema ad esso collegati, gestisce in maniera quasi immediata gli eventuali errori di compilazione.
Allo stato attuale il sistema PoUS sviluppato e gestito dai Servizi tecnici della Commissione Europea non è stato integrato con i sistemi di analisi del rischio in dotazione all'agenzia delle Dogane e per tale motivo, quindi, sarà onere del funzionario doganale procedere alla valutazione, rientrante nella sua autonomia decisionale, in merito alla necessità di procedere o meno ad effettuare controlli al momento della accettazione/registrazione del documento.
Tali controlli saranno comunicati dal sistema PoUS tramite una notifica all'operatore economico il quale potrà prendere visione della motivazione, nonché procedere al caricamento di eventuali documenti richiesti.
LE ESENZIONI E I CASI PARTICOLARI
Considerata la peculiarità del sistema e la mancata implementazione in tutti i Paesi europei la stessa agenzia delle Dogane ha previsto alcune deroghe.
La Commissione, dato atto della mancata possibilità di proroghe all'entrata in vigore del sistema PoUS, ha ritenuto di mitigare gli effetti negativi che gli operatori economici potrebbero riscontrare invitando le autorità doganali ad accettare eventuali prove della posizione unionale emesse utilizzando ancora i vecchi formulari cartacei.
Ulteriore deroga al sistema PoUS, questa volta espressamente prevista dalla normativa doganale di cui all'articolo 211 del regolamento esecutivo, si ha nel caso in cui le merci abbiano un valore non superiore ai 15mila euro.
La norma richiamata infatti prevede la possibilità di attestare la posizione unionale anche tramite la sola presentazione della fattura nonché del documento di trasporto.
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